Cassazione Penale, Sentenza n. 20869/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Iaria impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare emessa in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dei gravi indizi, per eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Rosario Marchese senza tener conto di un giudizio di inattendibilità formulato in altro procedimento a carico della coindagata Anna Donelli e in assenza di riscontri individualizzanti; contestava inoltre il significato delle conversazioni intercettate e la mancata considerazione di una conversazione ambientale che, secondo la difesa, dimostrerebbe l'assenza di rapporti tra Iaria e i fratelli Tripodi; 2) vizio di motivazione in ordine all'attualità del pericolo di recidiva (art. 274 c.p.p.), sostenendo che la detenzione dal 2019 e l'annullamento dell'ordinanza relativa a Donelli dimostrerebbero la rescissione dei legami con il sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano una diversa valutazione dei fatti, ricordando i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito; ha ritenuto che il Tribunale di Brescia avesse congruamente motivato la conferma della misura cautelare, valutando correttamente le dichiarazioni del collaboratore Marchese e i riscontri ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; ha escluso che un giudizio di inattendibilità formulato in altro procedimento nei confronti di diverso coindagato possa automaticamente travolgere la prova dichiarativa rispetto a soggetti e vicende differenti; ha considerato irrilevante lo stralcio di conversazione addotto dalla difesa, trattandosi di frase estrapolata e di significato dubbio nel contesto generale; ha altresì ritenuto che il decorso del tempo e lo stato detentivo non dimostrino automaticamente la rescissione del vincolo associativo e che la sorte processuale di Donelli non sia idonea, da sola, a escludere il rischio cautelare connesso alla contestazione di 416-bis. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento alla sede del riesame e al procedimento di riesame della misura cautelare sul quale si fonda l'impugnazione; contesto procedurale del giudizio.
Il Tribunale ha valutato i riscontri alle dichiarazioni del collaboratore conformemente al comma 3, ritenendo presenti elementi di riscontro idonei a sorreggere la credibilità e l'utilizzabilità delle dichiarazioni.
Richiamato dalla difesa in relazione all'attualità del pericolo di recidiva; la Corte ha ritenuto che il mero decorso del tempo e lo stato detentivo non siano di per sé sufficiente a dimostrare la cessazione del pericolo previsto dall'art. 274.
Richiamato nella definizione e nei criteri di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che giustificano la misura cautelare quando esiste una qualificata probabilità di responsabilità.
Indicato come modello strutturale a cui deve conformarsi il provvedimento che dispone la libertà; ricondotto all'esigenza di motivazione specifica per le pronunce cautelari.
Richiamato quale modello formale cui si ispira l'art. 292 per la conformazione della motivazione del provvedimento cautelare, con gli adattamenti necessari.
Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso); la gravità della contestazione giustifica, secondo il Tribunale e confermato dalla Cassazione, adeguata custodia cautelare quando sussistono gravi indizi.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alle esigenze cautelari legate alla custodia in carcere; la Corte ha ritenuto che la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria, in relazione alla contestazione di 416-bis, non sia vinta dagli elementi offerti dalla difesa.
Norma disciplinante la condanna alle spese per il ricorso, applicata dalla Corte in caso di rigetto della cassazione.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Ordine di trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione (adempimento formale consequenziale alla pronuncia).
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla misura cautelare è limitato: non si può rimproverare una diversa valutazione dei fatti se non vi è manifesta illogicità o violazione di norme di diritto.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono sorreggere una misura cautelare se corredate da riscontri concreti e valutate nel loro complesso secondo quanto previsto dall'art. 192 c.p.p.
- Un giudizio di inattendibilità del collaboratore formulato in altro procedimento e rispetto a diverso coindagato non invalida automaticamente le dichiarazioni del medesimo collaboratore in relazione a soggetti e vicende differenti; occorre valutare specifici riscontri.
- Frasi o brani intercettati estrapolati dal contesto hanno limitato valore probatorio: la loro portata va valutata nel complesso probatorio e non isolatamente.
- La mera durata della detenzione o il decorso del tempo non sono di per sé prova della cessazione dei rapporti associativi; per allegare la rescissione del vincolo occorrono elementi concreti e specifici.
- Per ottenere l'annullamento della misura cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi di motivazione manifesti, illogicità evidente o violazioni di norme specifiche, non semplici dissensi sulla valutazione delle prove.
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