Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09150/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatori)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da due locatori per ottenere il pagamento di canoni di locazione non versati nei confronti dei conduttori. Questi ultimi proponevano opposizione deducendo che, in un precedente giudizio di sfratto per morosità, le pretese tra le parti erano state definite con transazione, a seguito di riconsegna delle chiavi e dichiarazione di cessazione della materia del contendere; sostenevano quindi che anche il credito azionato in via monitoria rientrasse nell'accordo compositivo. Proponevano inoltre domanda riconvenzionale per il rimborso di spese sostenute per lavori necessari sull'immobile, per la restituzione del deposito cauzionale e per somme versate oltre il canone pattuito. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ma rigettava la riconvenzionale ritenendola a sua volta coperta dalla transazione. La Corte d'appello riformava invece la decisione, ritenendo che nello sfratto fosse stata proposta solo la domanda di rilascio e non anche la domanda di pagamento dei canoni, sicché il relativo credito non poteva dirsi transatto; aggiungeva poi che la domanda riconvenzionale non poteva essere riesaminata in appello per mancata proposizione di un valido appello incidentale, essendo necessaria l'impugnazione della statuizione di primo grado che la considerava oggetto di transazione. In cassazione i conduttori ricorrevano deducendo: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 132 c.p.c., per avere la Corte d'appello trascurato che nel giudizio di sfratto con memoria integrativa essi avevano contestato la morosità e quindi il tema decisorio, coperto dalla transazione, avrebbe incluso anche i rapporti di dare e avere; 2) violazione degli artt. 436, 132 e 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato che il Tribunale non aveva esaminato la domanda riconvenzionale, ritenendola assorbita dal dedotto e deducibile, con la conseguenza che non sarebbe stata necessaria impugnazione incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché, in sostanza, le difese svolte nello sfratto contro la morosità non equivalevano a una autonoma domanda di accertamento negativo tale da far ritenere compresi nella transazione i crediti per canoni; ha inoltre rilevato che il ricorso non riportava con precisione il contenuto della transazione e che il riferimento alle spese nel giudizio di sfratto riguardava solo gli oneri processuali. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il Tribunale aveva espressamente affermato che la domanda riconvenzionale era coperta dalla transazione e che, contro una tale statuizione, era necessario proporre appello incidentale, come affermato dalle Sezioni Unite; non sussisteva inoltre alcun omesso esame di fatti storici, ma al più una diversa lettura di fatti processuali. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti in solido alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come parametro del giudicato sostanziale, ma la Corte esclude che nel caso concreto la transazione o il precedente sfratto abbiano coperto il credito per canoni azionato separatamente

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non coglie la ratio della decisione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza, ma senza fondare un vizio accoglibile

  • art. 436 c.p.c.

    invocato per sostenere l'ammissibilità della riproposizione della domanda riconvenzionale, ma la Corte afferma che serviva appello incidentale contro la statuizione espressa di primo grado

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la Corte esclude il vizio, osservando che non vi è omesso esame di fatti storici ma, al più, contestazione di fatti processuali e della loro valutazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o del contenuto degli atti.
  • La contestazione della morosità nel giudizio di sfratto non equivale, di per sé, a una autonoma domanda di accertamento negativo del credito per canoni, sicché il successivo credito può essere azionato separatamente se non risulta compreso, in modo espresso o inequivoco, in una transazione.
  • L'efficacia preclusiva di una transazione va desunta dal suo effettivo contenuto: il ricorrente che invochi la copertura transattiva deve riprodurre e dimostrare con precisione i patti rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico al precedente giudizio.
  • Se il primo giudice ha espressamente statuito che una domanda o un capo è coperto da transazione, quella statuizione deve essere impugnata con appello incidentale; la mera riproposizione in appello non è idonea a rimettere in discussione il punto.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare la valutazione di fatti processuali o per ottenere una nuova lettura del materiale difensivo e degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.