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Ordinanza

Ordinanza n. 291/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del PEI a.s. 2025/2026 del 30.10.2025, dove si evince a pag. 12 che “all'alunno sono state assegnate n. 18 ore di sostegno. Sono state inoltre, assegnate n. 7 ore di assistenza all'autonomia e 1 (ora) di assistenza alla comunicazione”, a fronte del riconoscimento del rapporto 1/1, previsto invece nel PDF, nella diagnosi funzionale e nella documentazione medica; - del Verbale GLO n. -OMISSIS- del 22 ottobre 2025, in cui si precisa che “il consiglio di classe condivide il PEI dell'alunno -OMISSIS-, seguito dall'insegnante di sostegno per 18 ore settimanali”; - d’ogni altro atto consequenziale e presupposto, comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell'organico per il sostegno determinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Istituto in questione; nonché per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere assistito da un insegnante di sostegno, secondo il rapporto 1/1, per tutta la durata dell’orario scolastico (26 ore settimanali e comunque per un numero di ore massimo adeguato alla patologia sofferta);

Giustizia amministrativa202507291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e verbale GLO recanti l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, nonché gli atti di assegnazione dell'organico di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di alunno)

Prevale il privato

La controversia

I genitori, agendo anche quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, hanno impugnato il PEI e il verbale GLO che prevedevano 18 ore settimanali di sostegno, oltre a 7 ore di assistenza all'autonomia e 1 ora di assistenza alla comunicazione. Hanno dedotto che la documentazione sanitaria e scolastica, comprendente la diagnosi funzionale e le attestazioni relative alla gravità dell'handicap e all'invalidità con indennità di accompagnamento, imponesse un sostegno secondo il rapporto 1/1 per l'intera frequenza scolastica di 26 ore settimanali, o comunque per il numero massimo adeguato alla patologia del minore. È stata chiesta la sospensione degli atti impugnati e il riconoscimento del diritto all'assegnazione delle ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica.

La decisione

Il TAR ha confermato la misura cautelare monocratica già adottata, rilevando che essa non risultava ottemperata e che l'amministrazione non aveva fornito elementi contrari. Ha ordinato all'amministrazione scolastica di riesaminare il PEI dell'anno scolastico in corso e di procedere alla riformulazione della programmazione e all'assegnazione delle ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica del minore, tenendo conto delle indicazioni della diagnosi funzionale e delle attestazioni relative alla disabilità e all'invalidità, auspicabilmente in misura pari all'intera frequenza scolastica. Il riesame deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore. La domanda cautelare è stata quindi accolta ai fini del riesame, senza definizione nel merito della pretesa all'esatto numero di ore. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 23 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta ai fini del riesame degli atti impugnati.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base per il decreto cautelare monocratico adottato in precedenza, giustificato da estrema gravità e urgenza.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    È richiamato quale elemento attestante la situazione di gravità dell'handicap del minore, rilevante per la valutazione delle esigenze di sostegno.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale base per l'oscuramento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale disciplina dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la documentazione sanitaria e scolastica evidenzia una situazione di grave disabilità e la necessità di un sostegno intensivo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione scolastica il riesame del PEI e dell'assegnazione delle ore di sostegno, senza sostituirsi definitivamente all'amministrazione nella determinazione del numero esatto di ore.
  • Il riesame del PEI deve confrontarsi concretamente con le indicazioni risultanti dalla diagnosi funzionale e dalle attestazioni relative allo stato di handicap e di invalidità dell'alunno; una memoria amministrativa meramente formale e l'assenza di elementi contrari non superano le esigenze cautelari rappresentate dalla documentazione sanitaria.
  • La mancata ottemperanza a un precedente decreto cautelare monocratico giustifica la conferma collegiale dell'ordine di riesame e l'imposizione di un termine perentorio all'amministrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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