Sentenza n. 1077/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza reddituale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. La Prefettura aveva comunicato motivi ostativi fondati sull’insufficienza dei redditi relativi agli anni d’imposta 2021, 2023 e 2024. Dopo le osservazioni e la documentazione integrativa del ricorrente, l’Amministrazione aveva riconosciuto come sanate le criticità relative agli anni 2023 e 2024, mantenendo tuttavia il rilievo ostativo per il solo anno 2021. Il ricorrente ha dedotto: violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per avere l’Amministrazione valutato in modo atomistico e rigoristico il requisito reddituale, senza considerare l’evoluzione positiva della situazione economica negli anni successivi e senza valutare adeguatamente i redditi dei familiari conviventi; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni presentate; difetto di motivazione e contraddittorietà, ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990, per non avere spiegato perché una carenza reddituale risalente e isolata dovesse prevalere sulla capacità economica successivamente dimostrata; lesione del legittimo affidamento derivante dall’affermazione prefettizia secondo cui gli anni 2023 e 2024 risultavano sanati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto manifestamente irragionevole fondare il diniego esclusivamente sull’insufficienza reddituale dell’anno 2021, senza valorizzare il positivo andamento economico degli anni successivi, che la stessa Amministrazione aveva riconosciuto come idonei a sanare le relative criticità. La capacità economica non può essere valutata in modo meccanico, parcellizzato e limitato alla verifica isolata di ciascuna annualità, ma deve essere apprezzata complessivamente, considerando la stabilità, la continuità e l’evoluzione prospettica della situazione reddituale, patrimoniale ed economica dell’istante. Il giudice ha inoltre precisato che la Prefettura può dichiarare l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 362/1994 soltanto in presenza di irregolarità o incompletezza formale della domanda o della documentazione, non quando ritenga sostanzialmente insussistente un requisito valutativo, quale la sufficienza economica. La valutazione discrezionale della meritevolezza e della capacità reddituale spetta al Ministero dell’Interno. Le circolari ministeriali non possono attribuire all’organo periferico una competenza non prevista dalla normativa primaria e secondaria. La Prefettura dovrà pertanto trasmettere l’istanza e la documentazione al Ministero dell’Interno, affinché proceda alla decisione nel rispetto dei criteri indicati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: … allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La disposizione individua il presupposto della residenza legale decennale per la domanda di cittadinanza per naturalizzazione, nell’ambito di una valutazione amministrativa di concessione.
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993
Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento
Il requisito reddituale non deve sussistere soltanto al momento della domanda, ma deve essere valutato anche nella sua permanenza fino al giuramento.
art. 5, comma 1, d.P.R. n. 572/1993
l’autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l’istanza prodotta ai sensi dell’art. 9 è il Ministro dell’interno
La competenza a respingere nel merito la domanda di cittadinanza spetta al Ministro dell’Interno.
Disciplina la documentazione da allegare alla domanda e consente al Ministro dell’Interno di richiedere ulteriori documenti, tra cui le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio antecedente alla domanda.
L’autorità che ha ricevuto l’istanza ... entro trenta giorni ... inoltra al Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni. ... Qualora l’adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l’autorità dichiara inammissibile l’istanza
La Prefettura può dichiarare l’inammissibilità soltanto per incompletezza o irregolarità della domanda o della documentazione, non per la sostanziale ritenuta insussistenza di un requisito di merito quale la capacità economica.
Impone la comunicazione dei motivi ostativi e la considerazione delle osservazioni presentate dall’interessato prima dell’adozione del provvedimento finale.
Richiede una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni per cui una carenza reddituale risalente e isolata sia ritenuta ostativa nonostante l’evoluzione economica successiva.
art. 3 d.l. n. 382/1989, convertito dalla l. n. 8/1990
La soglia reddituale utilizzata dall’Amministrazione costituisce un parametro indicativo e discrezionale di autosufficienza economica, da applicare in modo flessibile e non automatico, evitando esiti irragionevoli o discriminatori.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 99 c.p.a. e sentenza Adunanza plenaria n. 13/2021
il decreto di inammissibilità dell’istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è emanato da autorità periferica dello Stato e ha effetti diretti limitati al solo ambito territoriale in cui ha sede il Tribunale
Il principio è applicabile nei limiti in cui l’autorità periferica eserciti il potere di dichiarare l’inammissibilità per irregolarità formali; non legittima la Prefettura a decidere sostanzialmente sulla carenza di un requisito valutativo riservato al Ministero.
Massime di principio
- Nella valutazione della capacità reddituale ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione non può procedere mediante una verifica meccanica e atomistica della soglia reddituale in ciascuna annualità, ma deve apprezzare complessivamente la situazione reddituale, patrimoniale ed economica dell’istante, valorizzandone stabilità, continuità ed evoluzione anche prospettica.
- Una carenza reddituale relativa a un’annualità risalente e isolata non può essere ritenuta automaticamente ostativa quando la situazione economica successiva dimostri un trend positivo e la stessa Amministrazione abbia riconosciuto il superamento delle criticità relative agli anni successivi.
- Le soglie reddituali utilizzate per la cittadinanza costituiscono parametri indicativi e discrezionali di autosufficienza economica e devono essere applicate in modo flessibile, ragionevole e non discriminatorio, senza trasformarle in automatismi impeditivi.
- La Prefettura può dichiarare l’inammissibilità della domanda di cittadinanza soltanto per irregolarità o incompletezza della domanda o della documentazione; non può dichiarare l’inammissibilità per la sostanziale ritenuta insussistenza di un requisito di merito, come la sufficienza economica.
- La valutazione sostanziale della capacità reddituale e della meritevolezza ai fini della concessione della cittadinanza spetta al Ministero dell’Interno; tale competenza non può essere trasferita agli organi periferici mediante circolari amministrative in assenza di una base normativa.
- Quando il provvedimento finale si fonda su una carenza reddituale risalente, l’Amministrazione deve motivare specificamente perché tale dato conservi efficacia ostativa nonostante le osservazioni dell’interessato e il miglioramento della situazione economica successiva.
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