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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4519/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra violazioni commesse in date distinte (rapina aggravata del 9/6/2017 e rapina aggravata e ricettazione del 4/4/2017) e ha rideterminato la pena in anni 9 di reclusione e euro 2.000 di multa. Il ricorrente contestava: 1) l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 438 e 671 c.p.p.; 2) l'assenza di motivazione circa la maggiore pena applicata a suo carico rispetto al coimputato Gennaro Di Biase, pur riconoscendo il carattere unitario delle condotte; 3) che la maggior pena risultava dovuta a ragioni processuali (impossibilitato a ottenere il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione) e non a differenze effettive nelle condotte; 4) l'erroneo calcolo della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame in diversa composizione. La motivazione: il giudice dell'esecuzione, pur avendo rilevato l'unitarietà delle condotte rispetto al coimputato, non ha fornito alcuna valida motivazione per la differenza sanzionatoria, violando il principio per cui l'esercizio discrezionale della determinazione della pena (art. 81, comma 2 c.p.) richiede l'enunciazione delle ragioni a fondamento della decisione; inoltre la Corte non ha correttamente applicato la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p. per i reati giudicati con il rito abbreviato e non ha esplicitato l'applicazione aritmetica di tale riduzione. Per questi motivi l'ordinanza è annullata senza statuizioni sostitutive e con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata come base per la disciplina della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha valutato l'applicabilità della continuazione tra le diverse condanne nella fase esecutiva

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle norme sul procedimento esecutivo e sui poteri del giudice dell'esecuzione; il ricorso denunciava inosservanza ed erronea applicazione di tale disposizione

  • art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce la riduzione di un terzo della pena per i reati giudicati con il rito abbreviato. La Corte ha rilevato che tale riduzione deve essere applicata anche quando si riconosce la continuazione in sede esecutiva e la sua entità è aritmeticamente predeterminata, dovendo essere esplicitamente indicata nella motivazione

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui la determinazione discrezionale della pena richiede l'enunciazione, anche succinta, delle ragioni a fondamento della decisione per consentire il controllo dell'impugnazione; la mancata motivazione sulla differenza di pena ha portato all'annullamento

  • artt. 628 e 648 cod. pen.

    Norme penali che disciplinano rispettivamente la rapina aggravata e la ricettazione, indicate a descrizione dei reati per i quali sono intervenute le condanne oggetto della valutazione sulla continuazione

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione tra reati, deve motivare chiaramente ogni discrepanza di trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati con medesime condotte; la sola affermazione dell'unitarietà delle condotte non è sufficiente a giustificare una pena più severa senza specifiche ragioni
  • Se alcuni reati compresi nella continuazione sono stati giudicati con rito abbreviato, al loro trattamento sanzionatorio si applica la riduzione di un terzo ex art. 442, comma 2 c.p.p.; il giudice deve indicare in motivazione di aver effettuato tale riduzione e il relativo calcolo aritmetico
  • L'esercizio del potere discrezionale in materia di determinazione della pena richiede comunque enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto (art. 81, comma 2 c.p.); la carenza motivazionale può determinare l'annullamento e il rinvio
  • In caso di annullamento per vizi nell'applicazione della continuazione o nel calcolo delle riduzioni, gli atti vanno rimessi alla corte territoriale per nuovo esame in diversa composizione, conformemente alla giurisprudenza costituzionale
  • Differenze di trattamento tra imputati imputabili solo a ragioni processuali (es. possibiilità di far valere eccezioni o istanze in fase di cognizione) non possono giustificare, senza adeguata e specifica motivazione, una maggiore pena nella fase esecutiva

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