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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22860/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

La controversia origina da un contratto di agenzia stipulato nel 2004 tra una società agente e una società preponente operante nel settore delle telecomunicazioni. La preponente aveva comunicato il recesso dal rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'Accordo Economico Collettivo per agenti e rappresentanti di commercio, richiamato dal contratto. La società agente ha agito per ottenere: l'indennità di scioglimento del rapporto ex art. 1751 c.c. o, in subordine, quella prevista dall'AEC; l'indennità sostitutiva del preavviso; il risarcimento dei danni. La preponente ha resistito e proposto domanda riconvenzionale per lo storno di provvigioni anticipate relative a carte USIM attivate ma non pagate per almeno tre mesi. Il Tribunale ha riconosciuto solo l'indennità suppletiva di clientela e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato nel merito, negando l'indennità ex art. 1751 c.c. e negando l'applicazione del d.lgs. n. 231/2002 agli interessi sull'indennità suppletiva di clientela. In cassazione la società agente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1751 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i sostanziali vantaggi per la preponente andassero valutati alla cessazione del rapporto e in chiave prognostica, e che non fosse corretto valorizzare la disattivazione delle USIM; 2) violazione dell'AEC 2002 e della direttiva 86/653/CEE, assumendo che, riconosciuta l'indennità suppletiva di clientela, dovesse spettare anche l'indennità di risoluzione del rapporto prevista dall'AEC; 3) violazione del d.lgs. n. 231/2002 e degli artt. 2043 e 1218 c.c., per avere escluso gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di indennità suppletiva di clientela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione una domanda mai proposta nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, non consentita in sede di legittimità, e comunque precluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto dell'art. 348-ter c.p.c. Ha invece affermato che l'indennità suppletiva di clientela prevista dall'AEC 2002 costituisce un emolumento contrattuale di tipo aggiuntivo, collegato a una prestazione di servizi rientrante nella nozione di transazione commerciale, sicché al suo ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori del d.lgs. n. 231/2002. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e la Corte ha deciso nel merito, condannando la resistente al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002 sull'importo dovuto a titolo di indennità suppletiva di clientela. Le spese di appello e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c.

    L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia richiede la verifica dei presupposti legali, inclusi i vantaggi sostanziali ancora derivanti al preponente e l'equità della corresponsione, da apprezzarsi alla cessazione del rapporto; la censura che mira a una nuova valutazione del merito non è scrutinabile in cassazione.

  • art. 2, comma 5, AEC per agenti e rappresentanti di commercio

    Costituisce la base contrattuale invocata per il recesso e per le indennità di fine rapporto, ma non è stata ritenuta idonea a fondare in cassazione una domanda nuova non proposta nei gradi di merito.

  • art. 16.2 contratto di agenzia

    Clausola contrattuale che riproduce il recesso previsto dall'AEC, richiamata come fonte pattizia del rapporto.

  • art. 10 AEC Industria 2002

    L'indennità suppletiva di clientela ha carattere premiale ed è un emolumento contrattuale di tipo aggiuntivo, assimilabile a retribuzione differita, non a un'obbligazione extracontrattuale.

  • art. 11 AEC Industria 2002

    Richiamato unitamente all'art. 10 nel motivo di ricorso, senza un'autonoma statuizione decisiva nel dispositivo della Corte.

  • art. 17 direttiva CE n. 86/653

    Richiamato come parametro di interpretazione del sistema delle indennità di fine rapporto dell'agente.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Si applica anche al ritardato pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, perché questa rientra in una transazione commerciale avente ad oggetto una prestazione di servizi e non ha natura risarcitoria extracontrattuale.

  • art. 1 d.lgs. n. 231/2002

    Norma richiamata per individuare l'ambito applicativo degli interessi moratori nelle transazioni commerciali.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ne afferma l'inapplicabilità solo alle obbligazioni pecuniarie aventi fonte non contrattuale, circostanza non ravvisabile nell'indennità in esame.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non costituisce la fonte dell'indennità suppletiva di clientela, che la Corte qualifica invece come emolumento contrattuale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte esclude che la natura della somma dovuta sia di obbligazione extracontrattuale e la ricondduce a fonte contrattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Individua il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è ritenuto non deducibile nel caso concreto per effetto della disciplina del cd. doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Preclude la deduzione del vizio di omesso esame del fatto quando l'appello è stato proposto dopo il 12 settembre 2012 e vi sia conferma della decisione di primo grado sul punto.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.

  • art. 28060/2018, Cass.

    Citata come precedente sul divieto di proporre per la prima volta in cassazione questioni nuove non trattate in appello.

  • Cass. n. 22069/2015

    Richiamata per il principio di inammissibilità delle questioni nuove in sede di legittimità.

  • Cass. n. 2038/2019

    Richiamata per l'onere di allegare e indicare specificamente in quale atto di merito la questione sia stata dedotta.

  • Cass. n. 15430/2018

    Richiamata sul medesimo onere di specificazione delle questioni nuove.

  • Cass. n. 10528/2022

    Affermata come precedente che include le prestazioni di servizi, compreso il contratto di agenzia, nella nozione di transazione commerciale.

  • Cass. S.U. n. 26746/2007

    Richiamata per la qualificazione del contratto di agenzia come contratto di prestazione di servizi.

  • Cass. S.U. n. 26496/2020

    Richiamata per affermare che la transazione commerciale ricomprende tutte le prestazioni di servizio, salvo espresse limitazioni.

  • Cass. n. 28151/2019

    Richiamata nel medesimo senso sull'ampiezza della nozione di transazione commerciale.

  • Cass. n. 4798/1997

    Richiamata per la natura di retribuzione differita dell'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia e, per analogia, dell'indennità suppletiva di clientela.

  • Cass. SS.UU. n. 32061/2022

    Richiamata per la compensazione delle spese in caso di accoglimento solo parziale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta domande o questioni nuove, se non rilevabili d'ufficio; la parte che le deduce deve indicare specificamente dove le abbia già proposte nei gradi di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorre il regime della doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura che mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, incluse le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è inammissibile in sede di legittimità se risolve in una richiesta di riesame del merito.
  • L'indennità suppletiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi degli agenti ha natura di emolumento contrattuale aggiuntivo e di retribuzione differita, non di obbligazione risarcitoria extracontrattuale.
  • Ai fini del d.lgs. n. 231/2002, la nozione di transazione commerciale comprende le prestazioni di servizi, e quindi anche il contratto di agenzia; perciò gli interessi moratori disciplinati dal decreto si applicano anche al ritardato pagamento delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di agenzia.
  • Quando la cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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