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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27172/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dalla società concessionaria per ottenere la restituzione di somme versate alla Regione a titolo di canoni/ maggiorazioni relativi a derivazioni di acqua, ritenute indebitamente corrisposte in base alla legge regionale Abruzzo n. 38 del 2013. Dopo una prima fase di merito, una precedente decisione di legittimità aveva accolto solo in parte il ricorso della società, rinviando al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la verifica della debenza della maggiorazione del 10% sui c.d. beni demaniali. In sede di rinvio il giudice ha accolto la domanda solo parzialmente, per euro 76.007,33, e ha regolato le spese ponendole a carico della Regione, ritenendo la soccombenza complessiva rapportata all'esito finale. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente rubricato come violazione dell'art. 96 c.p.c. ma sostanzialmente diretto contro la liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto considerare che la sua soccombenza era molto inferiore a quella della controparte e che, comunque, avrebbe dovuto compensare in tutto o in parte le spese, non potendo porle integralmente a carico della parte che aveva resistito con maggior successo.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sull'erronea indicazione dell'art. 96 c.p.c., ritenendo sufficiente, ai fini dell'art. 366 c.p.c., la chiara individuabilità della censura e della norma realmente evocata. Nel merito ha ritenuto infondata la doglianza: il giudice di rinvio aveva correttamente regolato le spese secondo la soccombenza complessiva, rapportata all'esito finale del processo, potendo inoltre liquidarle distintamente per ciascun grado per consentire il controllo dei criteri di calcolo. La Corte ha ribadito che la riduzione, anche sensibile, della somma domandata non esclude la soccombenza della parte che resta comunque non totalmente vittoriosa, e che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito senza necessità di specifica motivazione del suo mancato esercizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della Regione Abruzzo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    erroneamente indicato nel ricorso

    La sua indicazione errata non determina inammissibilità del ricorso se la censura consente comunque di individuare la norma effettivamente invocata e il principio di diritto asseritamente violato.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza va applicato in relazione all'esito complessivo della causa; non è parte interamente vittoriosa chi ottiene solo una riduzione della somma domandata, salvo il limite della proposta conciliativa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese, totale o parziale, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La chiara esposizione delle ragioni della censura è sufficiente a evitare l'inammissibilità, anche se il riferimento normativo è impreciso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'erronea indicazione della norma violata nel ricorso per cassazione non comporta inammissibilità quando dalla motivazione del motivo sia comunque possibile individuare con chiarezza la censura e la regola di diritto assunta come violata.
  • Nella liquidazione delle spese processuali il criterio della soccombenza deve essere valutato sull'esito complessivo della lite e non separatamente per ciascun grado, specie nel giudizio di rinvio.
  • La parte che ottiene solo un accoglimento parziale della propria domanda non è parte interamente vittoriosa e può essere legittimamente condannata, in tutto o in parte, alle spese di lite.
  • La riduzione, anche consistente, dell'importo richiesto non esclude di per sé la soccombenza della parte attrice; essa può al più rilevare ai fini di una eventuale compensazione delle spese, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese non richiede una motivazione autonoma, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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