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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22218/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, dopo aver prestato servizio come segretario generale presso un comune, ha agito per ottenere l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di versare contributi previdenziali per il periodo successivo al raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione e per ottenere la restituzione della somma trattenuta e versata all’INPDAP (individuata in euro 33.875,14). La corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che il datore di lavoro non possa sottrarsi all’obbligo contributivo nemmeno al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione degli artt. 2014 e 2015 c.c. e dell’art. 38 Cost., sostenendo che nel sistema pensionistico retributivo la contribuzione sarebbe inutile dopo quarant’anni di servizio coperti da contribuzione regolare; si lamentava inoltre la mancata applicazione di una disciplina speciale prevista per i dipendenti pubblici e si invocava per analogia la regola dell’esclusione dell’obbligo contributivo nel trattenimento in servizio oltre il 65º anno di età fino al 70º.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, l’erroneità/incoerenza del riferimento normativo contenuto nel motivo, poiché la censura sembrava riferirsi all’art. 2115 c.c. e non all’art. 2015 c.c., ma tale norma, comunque, si pone in contrasto con il dato legislativo applicato dalla sentenza impugnata, che prevede l’obbligo contributivo datoriale senza limiti del tipo invocato. Ha poi osservato che la prospettata norma speciale per i dipendenti pubblici non era stata neppure specificamente indicata. Quanto al richiamo alla disciplina del trattenimento in servizio, la Corte ha escluso che tale disciplina, derogatoria e non applicabile al caso, possa essere estesa in via analogica o elevata a principio generale. La decisione impugnata è stata inoltre ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità e alla sentenza della Corte costituzionale n. 439/2005, che negano un generale diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati, in ragione della natura solidaristica del sistema previdenziale e dell’assenza di sinallagma tra contribuzione e prestazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2115 c.c.

    Richiamato come norma che prevede l’obbligo contributivo del datore di lavoro senza limitazioni analoghe a quelle invocate dal ricorrente; la Corte esclude che possa desumersi da essa un diritto alla cessazione o restituzione dei contributi per sopravvenuta inutilità della contribuzione.

  • art. 38 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi dell’inutilità della contribuzione dopo il raggiungimento della massima anzianità contributiva; la Corte non ne ricava un principio idoneo a fondare la restituzione dei contributi versati.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    Richiamato in combinazione con il comma 1 quater per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 2014 c.c.

    Citato nel motivo di ricorso, ma la Corte rileva che il richiamo normativo pertinente era verosimilmente l’art. 2115 c.c.; la censura è quindi incoerente sul piano normativo.

  • art. 2015 c.c.

    Citato dal ricorrente, ma la Corte segnala che con ogni probabilità si trattava di un errore materiale per l’art. 2115 c.c.

Massime di principio

  • Nel sistema previdenziale non esiste, di regola, un diritto generale alla restituzione dei contributi versati e non utilizzati, poiché la contribuzione è espressione di un meccanismo solidaristico e non di un rapporto sinallagmatico diretto con le prestazioni future.
  • Il diritto alla restituzione dei contributi previdenziali può sussistere solo quando una norma speciale lo preveda espressamente; tali disposizioni derogatorie sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente.
  • La mancata specifica indicazione della disciplina speciale invocata e il richiamo a norme non pertinenti o a principi non desumibili dal sistema possono rendere il motivo di ricorso inammissibile per difetto di specificità e di decisività.
  • Una disciplina eccezionale, come quella del trattenimento in servizio oltre determinate soglie di età, non è suscettibile di estensione analogica per fondare l’esonero dall’obbligo contributivo o la ripetizione di contributi già versati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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