Cassazione Penale, Sentenza n. 40249/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che negava la liberazione anticipata per il semestre 20/08/2023-20/02/2024, sulla base di un rapporto disciplinare del 08/02/2022 per "intimidazione e sopraffazione" in danno di altri detenuti, con sanzione di esclusione dalle attività comuni. Di Biase deduceva che era solo presente all'aggressione e non autore materiale, rilevando che la contestazione riguardava un'omissione di intervento per impedire il fatto e denunciando vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica (art. 77 DPR 30/06/2000 n.230 e art. 38, co.1, legge 26/07/1975 n.354). Chiedeva che la presenza non fosse valutata come partecipazione rilevante ai fini della liberazione anticipata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito motivazione congrua: la presenza del detenuto all'aggressione e la mancata attivazione per impedirla costituiscono fatto storico acquisito e possono assumere valenza negativa rispetto all'idoneità al trattamento rieducativo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le infrazioni disciplinari rilevano come dato fenomenico evocativo della carente adesione alle finalità rieducative, anche se la valutazione sanzionatoria rimane di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 isp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di sintesi della motivazione dell'atto di impugnazione (sintetizzazione dei motivi ai fini della decisione)
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e lett. d))
Norma invocata per la censura sulla motivazione e sugli errori di diritto nella decisione impugnata; la Corte valuta ex art.606 le doglianze sulla motivazione e sulla violazione di norme penali/procedurali
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento penitenziario), art. 77
n.11 (illecito disciplinare di "intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi")
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della condotta; la Corte osserva che, anche se la qualificazione disciplinare è di merito, il dato del rapporto disciplinare vale come elemento per valutare l'idoneità al trattamento rieducativo
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 38 (primo comma)
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina degli illeciti disciplinari; la Corte non ritiene però pregiudicata la valutazione di merito effettuata dal giudice di sorveglianza
Massime di principio
- La partecipazione o anche la sola presenza e l'omissione di intervento in un episodio aggressivo possono assumere rilevanza negativa nella valutazione per la liberazione anticipata, perché costituiscono dato fenomenico attinente alla adesione del detenuto agli scopi rieducativi
- Il giudice di merito (Tribunale di sorveglianza) ha ampia discrezionalità nel tener conto di rapporti disciplinari come elementi informativi: la Corte di cassazione verifica la correttezza della motivazione ma non sostituisce il proprio giudizio di merito
- Le doglianze che contestano solo la fondatezza o il merito della sanzione disciplinare, senza negare il fatto storico o l'esistenza della sanzione, sono difficilmente idonee a rovesciare la decisione sulla liberazione anticipata in sede di cassazione
- La qualificazione giuridica dell'illecito disciplinare è materia di valutazione del giudice di merito; anche un comportamento omissivo può essere valutato come sintomo di incompatibilità con il percorso rieducativo, indipendentemente dalla tipizzazione puntuale nel regolamento
- Per impugnare con successo è utile contestare l'effettiva verificazione fattuale dell'episodio o l'esistenza/legittimità formale della sanzione disciplinare, non solo la valutazione del suo peso ai fini della liberazione anticipata
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