Cassazione Penale, Sentenza n. 48284/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in relazione al delitto di danneggiamento aggravato (capo a) e per minaccia continuata (capo b). Il ricorso si fonda sull´erronea interpretazione del Tribunale della novella introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 2, comma 1, lett. n), che ha modificato l´art. 635 c.p.). Il PG deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il quinto comma dell´art. 635 c.p. non ha reso procedibile a querela i casi previsti dal secondo comma (tra cui il danneggiamento delle "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede"), i quali restano procedibili d´ufficio; pertanto il Tribunale avrebbe violato l´art. 635 c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo sul piano dell´interpretazione della disposizione: la modifica normativa ha reso procedibile a querela solo il caso previsto dal primo comma dell´art. 635 c.p. (danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia), con eccezioni (quando il fatto sia commesso in occasione dell´art. 331 c.p. o quando la persona offesa sia incapace); i casi del secondo e terzo comma, tra cui il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, restano procedibili d´ufficio. Tuttavia la Corte ha rilevato che il reato contestato a Balduzzi si è estinto per prescrizione: termine ordinario di sei anni (art. 157 c.p.), aumentato al massimo del 25% in ragione di atti interruttivi (art. 161, comma 2 richiamato dall´art. 160, comma 3), quindi 7 anni e 6 mesi; il fatto risale al 2/12/2015 e la prescrizione è maturata il 2/6/2023. Poiché sarebbe inutile il rinvio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell´art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
"Nei casi previsti dal primo comma [il quale ha riguardo ai casi di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen.] il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità"
La Corte interpreta il quinto comma come limitatore della procedibilità a querela esclusivamente ai casi del primo comma, lasciando invece procedibile d'ufficio i casi previsti dai secondi e terzi commi (fra cui il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. n)
Ha introdotto il quinto comma dell'art. 635 c.p. modificando la procedibilità del reato di danneggiamento: ha reso a querela alcune ipotesi (quelle del primo comma) ma non quelle di interesse pubblico contemplate nei successivi commi
Richiamato come ipotesi in cui, anche per i casi del primo comma, resta la procedibilità d'ufficio se il danneggiamento è commesso in occasione dell'interruzione di un pubblico servizio
L'elenco delle "cose" protette include tra le altre le "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede", che sono considerate di interesse pubblico e rientrano nelle ipotesi procedibili d'ufficio
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione del reato; per il danneggiamento aggravato il termine è di sei anni
art. 161, comma 2 cod. pen. e art. 160, comma 3 cod. pen.
Limita l'effetto degli atti interruttivi della prescrizione: l'interruzione non può comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione o altro motivo che rende inutile il rinvio
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n. 150/2022, il reato di danneggiamento è procedibile a querela solo nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 635 c.p. (danneggiamento commesso con violenza o minaccia), salvo le eccezioni espressamente previste (fatto in occasione dell'art. 331 c.p. o persona offesa incapace).
- I casi di danneggiamento che riguardano beni pubblici o di interesse pubblico (come le cose "esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede") restano procedibili d'ufficio nonostante la modifica normativa.
- La declaratoria di non procedibilità per mancanza di querela può essere censurata in cassazione se la norma è stata interpretata erroneamente; tuttavia l'annullamento con rinvio può essere inibito se il reato è estinto per prescrizione.
- Nella valutazione della prescrizione va considerato l´eventuale effetto limitato degli atti interruttivi (aumento massimo di un quarto del termine), con impact diretto sulla data di estinzione del reato.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione contro decisioni che dichiarano l'improcedibilità o l'estinzione del reato, e la Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando il reato è estinto e il rinvio sarebbe inutile.
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