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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25881/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato e aveva confermato il trattamento sanzionatorio, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato ritenuto responsabile in merito a un reato in materia di stupefacenti, che ha impugnato la decisione deducendo, in sostanza, vizi relativi al trattamento sanzionatorio: in particolare la determinazione della pena, il giudizio sulle attenuanti generiche e il relativo bilanciamento. La Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata sul punto è adeguata e che il sindacato di legittimità è molto limitato, poiché le statuizioni sulla pena, fondate sui criteri dell'art. 133 c.p., sono censurabili solo se sorrette da arbitrio o ragionamento manifestamente illogico. Nel caso concreto, la pena era stata determinata in modo ponderato e non arbitrario sia in primo che in secondo grado, sicché il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti per le attenuanti generiche devono essere ricondotte ai criteri legali di commisurazione; il relativo apprezzamento di merito è sindacabile in cassazione solo se arbitrario o manifestamente illogico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di dosimetria della pena e di attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito può essere anche implicita o espressa in forma sintetica, purché consenta di comprendere la ratio della decisione.
  • Le statuizioni relative alla commisurazione della pena e al giudizio di bilanciamento tra circostanze sono censurabili in cassazione solo quando risultino frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
  • Quando la pena sia stata determinata in modo congruo e non arbitrario nei gradi di merito, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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