Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13266/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da due procedure esecutive immobiliari riunite relative al medesimo compendio immobiliare, in cui erano coinvolti il debitore esecutato, il suo coniuge contitolare di metà del bene, un fallimento intervenuto e la banca procedente/intervenuta. Il giudice dell'esecuzione dispose la cancellazione dei pignoramenti; il reclamo proposto dalla banca avverso l'ordinanza fu dichiarato inammissibile dal Tribunale, che inoltre erroneamente dichiarò contumace il debitore. Quest'ultimo propose appello limitatamente a tale erronea dichiarazione di contumacia e alla statuizione sulle spese. La Corte d'appello gli diede ragione, riconobbe che egli si era ritualmente costituito in primo grado, condannò la banca alla rifusione delle spese di entrambi i gradi e, ritenendo abusiva la resistenza della banca contro un appello manifestamente fondato, le impose anche una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 92 e 96, comma 3, c.p.c., sostenendo che le spese avrebbero dovuto essere compensate per gravi ragioni e che non vi fosse abuso del processo da parte sua; 2) violazione dell'art. 15 preleggi e dell'abrogato art. 385 c.p.c., contestando il criterio usato per liquidare equitativamente la somma ex art. 96, comma 3; 3) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, perché la Corte d'appello non avrebbe considerato il grave inadempimento e il comportamento litigioso dei debitori, che avrebbero giustificato la prosecuzione del contenzioso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha ribadito che la regolazione delle spese segue la soccombenza e che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non essendo configurabile un diritto della parte soccombente alla compensazione; ha inoltre affermato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un accertamento di fatto circa l'uso abusivo e distorto del processo, accertamento qui adeguatamente motivato dalla Corte territoriale sulla base della resistenza a un appello manifestamente fondato e della deduzione di eccezioni infondate; infine, ha escluso che vi sia stata applicazione di una norma abrogata, poiché il giudice di merito ha applicato l'art. 96, comma 3, c.p.c., usando l'abrogato art. 385 c.p.c. solo come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente nei rapporti con il controricorrente, mentre nulla è stato disposto verso gli intimati rimasti inattivi.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento estintivo emesso dal giudice dell'esecuzione; non è oggetto del decisum nel merito.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non costituisce un diritto della parte soccombente; il sindacato di legittimità è limitato ai vizi motivazionali rilevanti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in presenza di uso abusivo e distorto del processo; l'accertamento dei presupposti è valutazione di fatto, censurabile solo per motivazione illogica o apparente.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    non risulta violato perché il giudice di merito non ha applicato una norma abrogata, ma una norma vigente, usando quella abrogata solo come parametro equitativo.

  • abrogato art. 385 c.p.c.

    non più applicabile come norma vigente; può essere richiamato solo come criterio orientativo per la quantificazione equitativa della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 4, comma 8, d.m. n. 55 del 2014

    usato per aumentare fino a un terzo il compenso da liquidare in favore della parte vittoriosa per la fondatezza delle sue difese.

Massime di principio

  • La compensazione totale o parziale delle spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la parte soccombente non ha un diritto alla compensazione e la decisione è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità, dell'inesistenza o dell'apparenza della motivazione.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento di fatto sull'uso abusivo e distorto del processo; se la motivazione dà conto della resistenza a un'impugnazione manifestamente fondata e della proposizione di difese o eccezioni infondate, la statuizione è incensurabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali rilevanti.
  • Ai fini della liquidazione equitativa della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., il giudice può utilizzare come parametro orientativo una disciplina previgente e abrogata, purché non la applichi come norma vigente ma solo come criterio di quantificazione non irragionevole.
  • Quando il ricorso per cassazione è prima facie infondato, la Corte può evitare l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione di notifiche nulle/inesistenti, se tale attività comporterebbe solo un aggravio e un allungamento del processo senza utilità per l'effettività del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.