Cassazione Penale, Ordinanza n. 36090/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 10 aprile 2026, aveva confermato la decisione del Tribunale di Messina: il primo imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e il secondo per il reato previsto dall'art. 707 c.p. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; ha inoltre contestato, denunciando contraddittorietà della motivazione, l'accertamento dell'assenza di un giustificato motivo. Il secondo ricorrente ha contestato l'applicazione della legge e la motivazione sulla prova che la chiave in suo possesso fosse alterata, sostenendo che si trattava di chiavi grezze per la nuova abitazione; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento dell'esimente indicata nel ricorso come art. 133-bis c.p. e la pena di sei mesi di arresto. Il testo riferisce anche il deposito, il 22 settembre 2026, di una memoria tardiva del primo ricorrente, che ribadiva le argomentazioni del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla particolare tenuità, richiamando il principio per cui il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità per il porto abusivo di arma impropria impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; ha inoltre giudicato meramente reiterata e già puntualmente disattesa la doglianza sul giustificato motivo, senza manifesta illogicità della motivazione d'appello. Quanto al secondo, ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutare le prove sulla natura alterata della chiave, nonché generica la censura relativa all'esimente: la Corte d'appello aveva motivato l'assenza di una offensività intrinsecamente modesta anche in ragione delle cinque precedenti condanne per rapina e delle due per furto. È stata giudicata manifestamente infondata anche la censura sulla pena di sei mesi di arresto, prossima al minimo edittale e motivata con i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi. I ricorrenti sono stati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e, complessivamente secondo la formulazione della decisione, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione assunta il 24 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Per il porto abusivo di arma impropria, il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità preclude l'esclusione della punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Nel caso di porto abusivo di arma impropria, la particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata quando non sia stata riconosciuta l'attenuante della lieve entità.
la Corte di appello ha, con motivazione puntuale dato conto della non intrinseca modestia dell'offensività della condotta per essere il ricorrente già condannato per cinque volte per il reato di rapine e due volte per il reato di furto
Nel valutare la modesta offensività della condotta contestata ai sensi dell'art. 707 c.p., la decisione valorizza i precedenti penali dell'imputato per rapina e furto per escludere che l'offensività sia intrinsecamente modesta.
la Corte di appello ha, con motivazione puntuale dato conto della non intrinseca modestia dell'offensività della condotta per essere il ricorrente già condannato per cinque volte per il reato di rapine e due volte per il reato di furto
La censura relativa all'esimente indicata nel ricorso come prevista dall'art. 133-bis c.p. è stata respinta perché la motivazione d'appello aveva escluso la modestia dell'offensività valorizzando i precedenti penali.
Massime di principio
- In relazione al porto abusivo di un'arma impropria, il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 impedisce di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
- La richiesta in cassazione di una nuova valutazione delle risultanze probatorie è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione, mira soltanto a sostituire alla ricostruzione di merito una diversa lettura delle prove e non individua specifiche contraddizioni o manifeste illogicità.
- La censura di legittimità che ripropone argomentazioni già esaminate e disattese in appello è inammissibile se non evidenzia vizi manifesti della motivazione impugnata.
- La valutazione della modesta offensività della condotta può essere esclusa con motivazione che valorizzi i precedenti penali pertinenti dell'imputato.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile quando non si confronta con la motivazione che colloca la pena in prossimità del minimo edittale e dà conto dei precedenti penali e dell'assenza di elementi favorevoli.
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