Cassazione Penale, Sentenza n. 36051/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 13 marzo 2026 della Corte di appello di Salerno, che, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Salerno del 16 maggio 2025, lo aveva condannato, per il reato continuato di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, a quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa. Con un unico motivo, articolato in più profili, ha contestato l’affermazione di responsabilità per ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nell’incauto acquisto, sostenendo che non fossero stati dimostrati la provenienza delittuosa dei beni e il dolo, e che i giudici avessero giudicato inverosimile la sua spiegazione senza motivazione adeguata. Ha inoltre censurato il diniego della particolare tenuità del fatto, deducendo che si fosse dato rilievo soltanto al numero dei beni senza considerare il loro modesto valore, la limitata entità del danno e la sua incensuratezza. Infine, ha denunciato la motivazione apparente del diniego di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, fondato sulla presunta insolvenza desunta dalla natura dell’attività illecita.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure sulla responsabilità per ricettazione e sulla mancata riqualificazione in incauto acquisto, perché miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e riproponevano contestazioni già esaminate in appello; ha ritenuto adeguata e logicamente coerente la motivazione di merito. Ha dichiarato non consentita in sede di legittimità anche la doglianza sulla particolare tenuità: i giudici di merito avevano escluso tale causa valorizzando la gravità intrinseca della condotta, desunta dall’elevato numero di beni ricettati. Ha invece accolto la censura sul diniego della pena pecuniaria sostitutiva: la presunzione di insolvenza ricavata dalla natura dell’attività era congetturale, non individualizzata e non conforme all’art. 58 della legge n. 689/1981. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla decisione sulla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a un’altra sezione della Corte di appello di Napoli. L’affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente ha commesso i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
La Corte conferma, senza riesaminare il merito probatorio, la tenuta della motivazione di merito anche quanto all’affermazione di responsabilità per il reato previsto dall’art. 474 c.p.
ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
L’elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche valorizzando l’omessa o inattendibile spiegazione della provenienza del bene; all’imputato non si impone la prova della provenienza lecita, ma un onere di allegazione di una spiegazione attendibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa acquistata o ricevuta sia di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto dipende dall’elemento soggettivo: l’accettazione consapevole del rischio di provenienza illecita integra il dolo eventuale della ricettazione, mentre la mera carenza di diligenza nel verificare la provenienza caratterizza l’ipotesi contravvenzionale.
La Corte distrettuale ha dato corretta applicazione al disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., escludendo l’applicabilità della causa di non punibilità in ragione dell’assenza, nella condotta ascritta al ricorrente, degli elementi qualificanti la particolare tenuità del fatto.
Nel caso deciso, l’esclusione della particolare tenuità è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base della gravità intrinseca della condotta, desunta dall’elevato numero dei beni di provenienza delittuosa ricettati; tale valutazione di merito, se coerente e non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione.
La prognosi di inadempimento ostativa alla sostituzione ai sensi dell’art. 58 della l, n. 689 del 1981 si riferisce, infatti, soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni, quali la semidetenzione e la libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non comporta l’osservanza di particolari prescrizioni.
La prognosi di inadempimento prevista dall’art. 58 non può essere utilizzata per negare la sostituzione con pena pecuniaria. Le condizioni economiche del condannato rilevano per commisurare in concreto l’importo della pena, non costituiscono da sole una ragione ostativa alla sostituzione.
Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità di Mamadou Mbaye, in quanto l’annullamento della sentenza è stato disposto per motivi che non incidono sulla statuizione relativa alla responsabilità del ricorrente, rimasta pertanto definitivamente accertata.
Quando l’annullamento riguarda soltanto la pena sostitutiva e non incide sulla statuizione di responsabilità, quest’ultima diviene irrevocabile.
Massime di principio
- Ai fini della ricettazione, l’elemento soggettivo può essere desunto anche dall’omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene. Non si impone all’imputato di provare la provenienza lecita, ma la sua spiegazione della disponibilità del bene può essere valutata secondo i comuni criteri di apprezzamento della prova.
- La ricettazione a dolo eventuale si distingue dall’incauto acquisto perché richiede l’accettazione consapevole del rischio che il bene abbia provenienza illecita; la semplice mancanza di diligenza nella verifica della provenienza caratterizza invece l’ipotesi contravvenzionale.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sul significato delle prove: può verificare la legittimità e la tenuta logico-argomentativa della motivazione, ma non scegliere una diversa ricostruzione dei fatti quando quella adottata sia coerente e plausibile.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la gravità intrinseca della condotta, anche in ragione dell’elevato numero dei beni ricettati; una valutazione di merito congruamente motivata e priva di manifesta illogicità è sottratta al sindacato di legittimità.
- La pena detentiva può essere sostituita con pena pecuniaria anche per un condannato in condizioni economiche disagiate. La difficoltà economica non giustifica da sola il diniego: incide sulla determinazione sostenibile dell’importo, mentre una prognosi di inadempimento non individualizzata e desunta dalla sola natura dell’attività illecita non è sufficiente.
- Se l’annullamento della sentenza è limitato al trattamento sanzionatorio e non incide sulla responsabilità, l’affermazione di responsabilità resta irrevocabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35971/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35972/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35973/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35974/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35975/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35979/2026 del 13/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →