Cassazione Penale, Sentenza n. 12403/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione dell'art. 179 c.p.p. per carenza di notifica dell'avviso di differimento dell'udienza di appello al difensore non presente. Dagli atti emergeva che il verbale dell'udienza del 21/06/2021 indicava il rinvio al 26/11/2021 e risultava notificato soltanto all'imputato, mentre l'ordinanza del 29/06/2021 differiva la celebrazione al 29/11/2021 ed era notificata solo al difensore; nondimeno il processo veniva definito con la sentenza emessa in data 26/11/2021. Si lamentava quindi la nullità per violazione del diritto di difesa a causa dell'omessa corretta notifica del differimento disposto d'ufficio per motivi estranei alla dinamica processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato: l'omessa notifica al difensore dell'avviso di differimento, quando il differimento è disposto d'ufficio per ragioni estranee alla dinamica processuale, determina la nullità assoluta del giudizio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è viziata da nullità. Considerato inoltre che il reato si era estinto per prescrizione il 22/06/2022, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma richiamata per la configurazione del concorso di persone nel reato oggetto del giudizio (richiamata tra le norme penali contestate).
art. 223, comma 1
Norma penale richiamata nelle imputazioni (citata fra le norme sostanziali contestate).
art. 216, comma 1, n. 1
Ulteriore norma sostanziale richiamata nelle imputazioni (menzionata negli addebiti a carico dell'imputato).
Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso relativa alle notifiche degli atti: la violazione di tale disposizione è stata censita come vizio che precede e legittima la dichiarazione di nullità quando impatta il diritto di difesa.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Interpretata dalla Corte nel senso che l'omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento dell'udienza, se il differimento è disposto d'ufficio per ragioni estranee alla dinamica processuale, determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio per violazione del diritto di difesa.
art. 23, comma 1, D.L. n. 149 del 2020
Richiamato in relazione alla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio (misure emergenziali) e alla modalità di rinvio disposta nell'udienza del 21/06/2021.
Sez. 5, n. 26875 del 28/04/2004 (Rv. 229870) - giurisprudenza
Precedente citato che conferma il principio secondo cui l'omessa notifica al difensore dell'avviso di differimento disposto d'ufficio determina la nullità assoluta del giudizio per violazione della garanzia di difesa.
Massime di principio
- L'omessa notifica al difensore non presente dell'avviso di differimento d'ufficio dell'udienza di giudizio costituisce nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p., quando il differimento è per ragioni estranee alla dinamica processuale.
- La dichiarazione di nullità del giudizio determina la necessità di un nuovo esame della causa, salvo che nel frattempo sia intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione; in tal caso la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Nei procedimenti celebrati in camera di consiglio o in regime di misure emergenziali (es. D.L. n.149/2020) è essenziale assicurare la correttezza delle notifiche sia all'imputato che al difensore per tutelare il diritto di difesa ed evitare nullità.
- Chi subisce una decisione adottata dopo un differimento non notificato correttamente dovrebbe proporre immediatamente impugnazione per vizio di notifica, documentando le modalità e i destinatari delle comunicazioni ricevute.
- La esistenza di precedenti giurisprudenziali consolidati rende più agevole per la Cassazione riconoscere la nullità quando sia palese la violazione delle garanzie processuali fondamentali.
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