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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36797/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione. Il motivo dedotto lamentava un vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma la Corte lo ha ritenuto generico perché sostanzialmente riproduttivo di argomenti già esaminati e respinti in appello, senza una concreta correlazione critica con le ragioni della decisione impugnata. Con successiva richiesta di sostituzione della pena, depositata in cancelleria, è stato inoltre introdotto un motivo nuovo, ritenuto indeducibile perché non formulato né in appello né nel ricorso principale e comunque privo di connessione con i motivi originari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la genericità del primo motivo per difetto di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e l'indeducibilità del motivo nuovo introdotto con successiva istanza di sostituzione della pena, perché non proposto nei precedenti gradi né nel ricorso principale e non connesso alle doglianze originarie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna in appello, cioè la ricettazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo di ricorso, per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato nel ragionamento sulla inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per la deduzione di motivi non proponibili nel modo in cui sono stati formulati.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è privo di specificità, cioè quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già disattese in appello.
  • Non è ammissibile introdurre in cassazione, tramite istanze successive o motivi aggiunti non collegati, questioni nuove che non siano state dedotte nei gradi precedenti o nel ricorso principale.
  • Ai fini dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., la genericità del motivo si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e quelle sviluppate nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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