Cassazione Civile, Ordinanza n. 20369/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia di merito, definita dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza n. 365/2020, vedeva alcuni soggetti contrapposti all'INPS in un giudizio di impugnazione. Dal testo della decisione di legittimità non emergono i dettagli della pretesa originaria né il contenuto specifico dei motivi di ricorso per cassazione; risulta però che, nelle more del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso perché, a distanza di tempo, aveva già provveduto al pagamento rateale delle somme pretese dall'INPS.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione, valorizzando le ragioni della rinuncia. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione, e non in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso in cassazione è rituale se rispetta le condizioni previste dalla norma; non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali estintivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. civ. 28 maggio 2020, n. 10140
Richiamata per affermare che la rinuncia al ricorso in cassazione non necessita di accettazione della controparte.
Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175
Richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.
Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071
Richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se rituale, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della parte intimata.
- La rinuncia al ricorso può essere dichiarata efficace anche quando intervenga nelle more del giudizio e sia giustificata da fatti sopravvenuti, come l'avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è riferita soltanto al rigetto, all'inammissibilità originaria o all'improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di legittimità in ragione delle circostanze che hanno determinato l'abbandono dell'impugnazione.
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