Cassazione Penale, Sentenza n. 38757/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore con censure multiple: 1) violazione del diritto di difesa per ammissione del rito abbreviato condizionato all'esame dell'imputato e successiva mancata assunzione di tale esame (assenza ingiustificata dell'imputato all'udienza fissata); 2) violazione del diritto di difesa per presunta impossibilità di rendere dichiarazioni spontanee in rito abbreviato; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p.: mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al modesto valore dell'autovettura; 4) illogicità della motivazione e carenza degli elementi di ricettazione per assenza della denuncia di furto al momento dei fatti; 5) violazione dell'art. 192 c.p.p. per errata valutazione delle risultanze probatorie circa gli elementi oggettivi e soggettivi della ricettazione; 6) violazione dell'art. 125 c.p.p. per omessa motivazione sul calcolo della pena; 7) mancanza del dolo richiesto dall'art. 648 c.p. perché l'imputato avrebbe ritenuto la vettura res nullius; 8) necessità di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p.; 9) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 10) estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché composto da motivi non consentiti, generici e/o manifestamente infondati. In particolare: ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato in caso di sua assenza ingiustificata, escludendo violazione del diritto di difesa; ha confermato che il rito abbreviato non esclude la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee, e che nessuna richiesta in tal senso era stata formulata; ha condiviso la valutazione della Corte di appello che ha escluso la particolare tenuità ex art. 131-bis per abitualità della condotta desunta da precedenti; ha ritenuto inammissibili o aspecifici i motivi attinenti alla valutazione delle prove e alla qualificazione giuridica del fatto, essendo tali doglianze riservate al giudice del merito e non sindacabili in Cassazione salvo vizi di manifesta illogicità; ha respinto la censura sulla prescrizione richiamando il termine edittale massimo dell'ipotesi-base e la non rilevanza dell'attenuante ai fini della prescrizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto sussistente il reato nella forma con dolo eventuale quando l'agente ha accettato il rischio che il bene fosse di illecita provenienza; il secondo comma è stato considerato circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha spiegato che può essere esclusa per abitualità del comportamento e che il giudizio si basa sui criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte di appello ha escluso la tenuità per preesistenti condanne per reati contro il patrimonio
Norma sulla fattispecie contravvenzionale (acquisto di cose di sospetta provenienza): la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti integrassero ricettazione (art. 648) e non la contravvenzione di cui all'art. 712
Circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito può escluderne il riconoscimento con motivazione basata sulle ragioni preponderanti; tale scelta non è sindacabile in Cassazione se congruamente motivata
Prescrizione: la determinazione del termine si riferisce al massimo edittale dell'ipotesi-base; le circostanze attenuanti applicate non incidono sul computo del termine di prescrizione
Obbligo di motivare la decisione sulla pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello sulla congruità della pena, anche dopo riconoscimento dell'attenuante e riduzione per rito abbreviato
Regole sull'apprezzamento delle prove: la Corte ha ribadito che le doglianze sulla valutazione della prova non sono ammissibili in Cassazione se non concernono norme la cui inosservanza è sanzionata con nullità o inammissibilità
Diritto dell'imputato a rendere dichiarazioni spontanee: il rito abbreviato non esclude tale facoltà; l'assenza di richiesta da parte dell'imputato equivale a sua libera scelta
Esame dell'imputato: può essere effettuato solo con il consenso e la collaborazione dell'imputato; l'assenza ingiustificata può valere come rinuncia alla prova
Elenco dei motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha ritenuto che alcuni motivi fossero non consentiti, generici o attinenti al merito, e dunque non rilevabili in sede di legittimità
Criteri per la determinazione della gravità dell'offesa rilevanti ai fini dell'art. 131-bis: la valutazione può essere limitata agli elementi ritenuti decisivi dal giudice
Massime di principio
- Se il rito abbreviato è condizionato all'esame dell'imputato e questi non si presenta senza legittimo impedimento, la revoca dell'ordinanza ammissiva e la definizione del processo senza l'esame sono legittime: l'assenza va intesa come rinuncia alla prova
- Il rito abbreviato non esclude il diritto dell'imputato a rendere dichiarazioni spontanee; l'assenza di una richiesta formale di dichiarazioni equivale a una scelta difensiva
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere esclusa per 'comportamento abituale' anche sulla base di precedenti non definitivamente giudicati; il giudice può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti decisivi
- Le censure che pongono questioni di valutazione del fatto e della prova sono, di regola, inammissibili in Cassazione se non dimostrano una manifesta illogicità o violazione di norme la cui inosservanza è sanzionata con nullità
- Il dolo nella ricettazione può ricorrere anche nella forma eventuale: basta che l'agente abbia inconsapevolmente accettato il rischio della illecita provenienza della cosa
- Per il calcolo della prescrizione si prende a riferimento il massimo edittale dell'ipotesi-base; le attenuanti applicate non necessariamente riducono il termine di prescrizione
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se il giudice di merito ha dato una motivazione congrua fondata su ragioni preponderanti
- Motivi generici o ripetuti che non indicano specifici punti di violazione della legge o errori di motivazione sono dichiarati inammissibili; il ricorso deve essere preciso e limitato ai profili consentiti dall'art. 606 c.p.p.
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