Ordinanza n. 45/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della comunicazione di rigetto dell'istanza di rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A012 -Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado, ricevuta con mail del 12/1/2026 e/o comunque del provvedimento di estremi ignoti con cui l'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria ha negato alla ricorrente lo scioglimento della riserva ed il conseguente rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A012, relativo al superamento della prova conclusiva del corso svolto presso il predetto Ateneo in data 26/11/2024 ai sensi del DPCM 4/8/2023; b) della determinazione di estremi ignoti con cui l'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria ha negato alla ricorrente lo scioglimento della riserva ed il rilascio del titolo abilitante perché ammessa con riserva e ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di accesso conseguito all'estero; c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, il Decreto Presidenziale dell'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria n. 58/24 dell'8/10/2024 (Bando di concorso) nella parte in cui non prevede il consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva in attesa di riconoscimento del titolo estero che abbiano poi conseguito al termine dei corsi Indire di cui al D.L. n. 71/24 il corrispondente titolo italiano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello scioglimento della riserva e del rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A012
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione del diniego comunicato via e-mail il 12 gennaio 2026, o comunque del provvedimento con cui l'Università ha negato lo scioglimento della riserva e il rilascio del certificato di abilitazione, ritenendo ostativa la mancata conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia del titolo di accesso conseguito all'estero. È stato inoltre impugnato, ove occorrente, il bando universitario n. 58/24 dell'8 ottobre 2024, nella parte in cui non avrebbe previsto il consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva che avessero successivamente conseguito il corrispondente titolo italiano nell'ambito dei corsi Indire previsti dal d.l. n. 71/2024. Il TAR ha rilevato che la ricorrente aveva invece partecipato al percorso formativo ex art. 13 DPCM 4 agosto 2023, per 30 CFU, relativo all'anno accademico 2023/2024, presentando domanda il 31 luglio 2024, e non al percorso disciplinato dal bando n. 58/24 per l'anno accademico 2024/2025. La ricorrente aveva quindi fondato l'impugnativa proprio sul bando del quale non risultava essere destinataria; inoltre, la censura relativa alle modifiche introdotte dal d.l. n. 71/2024 riguardava un bando successivo o comunque non prodotto in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha rigettato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. La decisione è fondata sulla non corrispondenza tra la fattispecie concreta documentata e il bando posto al centro dell'impugnativa: dagli atti risultava che la ricorrente aveva frequentato il percorso dell'anno accademico 2023/2024, mentre le censure riguardavano il bando n. 58/24 dell'8 ottobre 2024, relativo all'anno accademico 2024/2025, al quale non aveva partecipato. Il TAR non ha dunque ravvisato i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti contestati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata e rigettata per l'insussistenza dei presupposti necessari alla concessione della misura sospensiva.
art. 13 DPCM 4 agosto 2023
Individua il percorso formativo per il conseguimento di 30 CFU al quale la ricorrente aveva partecipato nell'anno accademico 2023/2024.
D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024
Il ricorso richiamava le modifiche normative introdotte dal decreto-legge, ritenute dalla ricorrente rilevanti ai fini del consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva; il TAR ha rilevato la non riferibilità della censura al percorso effettivamente frequentato.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando l'impugnativa è fondata su un bando o su una disciplina concorsuale riferibile a un percorso formativo diverso da quello al quale il ricorrente ha effettivamente partecipato.
- La verifica cautelare deve muovere dalla documentazione degli atti di iscrizione e del percorso seguito, sicché l'erronea individuazione del bando applicabile impedisce di ravvisare i presupposti per la sospensione degli atti contestati.
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