Cassazione Penale, Ordinanza n. 36635/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 19 maggio 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all’art. 337 c.p. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sussistenza del reato e alla configurabilità del dolo, nonché quanto al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Il testo non specifica i fatti materiali contestati né la pena irrogata; riferisce soltanto che essa era contenuta nei minimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le doglianze sulla sussistenza del reato e sull’elemento psicologico sono state ritenute assertive e meramente dissenzienti, perché prive di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, la Corte ha ribadito che la valutazione del giudice di merito è sindacabile in legittimità solo se arbitraria o sorretta da motivazione del tutto illogica, contraddittoria o mancante; la motivazione può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell’art. 133 c.p. Una spiegazione particolarmente dettagliata è necessaria soltanto per pene di gran lunga superiori alla media edittale, mentre in questo caso la pena era contenuta nei minimi. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
Antonio Romano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione riportata non sviluppa ulteriori criteri interpretativi sulla fattispecie.
In tema di trattamento sanzionatorio, poi, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
Nel motivare il trattamento sanzionatorio, il giudice di merito deve dare conto degli elementi dell’art. 133 c.p. considerati preponderanti; la valutazione resta insindacabile in cassazione se non è arbitraria né del tutto illogica, contraddittoria o immotivata.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna alle spese e, in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze in cassazione sulla sussistenza del reato o sull’elemento soggettivo sono inammissibili quando si limitano a esprimere dissenso o ad affermare conclusioni, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è un giudizio di fatto e non è sindacabile in cassazione se la motivazione indica, anche per richiamo, gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti preponderanti e non è arbitraria, del tutto illogica, contraddittoria o mancante.
- Una motivazione particolarmente dettagliata sulla determinazione della pena è necessaria quando questa sia di gran lunga superiore alla misura media edittale; non è richiesta con lo stesso livello di dettaglio quando la pena è contenuta nei minimi.
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