Cassazione Penale, Sentenza n. 2625/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Brizzi è stato condannato per accesso abusivo al sistema informatico del portale www.americanexpress.com e per indebita utilizzazione di carta di credito (attivazione, mediante i dati anagrafici e il codice fiscale di Massimo Marangoni, della carta di credito "Alitalia oro" e successivo utilizzo fraudolento per pagamenti online e in esercizi commerciali). In cassazione il difensore ha impugnato per: (a) violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra accusa e sentenza e mancanza di specificità del capo di imputazione; (b) carenza probatoria sulla identificazione del soggetto che materialmente effettuò gli acquisti, mancata verifica delle celle telefoniche e dell'effettivo possesso della merce; (c) vizio di legge sostenendo che il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) doveva essere assorbito dall'indebito utilizzo della carta (art. 493-ter c.p.); (d) eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e aumento sproporzionato per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il primo motivo è generico e non specifica né allega la sentenza di assoluzione richiamata; il secondo motivo sarebbe una richiesta di riconsiderazione del merito probatorio che la Cassazione non può svolgere (la valutazione della capacità dimostrativa delle prove spetta ai giudici di merito); la sentenza di merito ha fornito argomentazione logica e aderente alle fonti probatorie, evidenziando in particolare che l'indirizzo IP usato per l'attivazione della carta era associato all'utenza telefonica del ricorrente, elemento ritenuto indicativo e sufficiente per l'identificazione oltre ogni ragionevole dubbio; il terzo motivo (assorbimento) è manifestamente infondato perché la sostituzione di persona è risultata una condotta distinta e anteriore rispetto all'utilizzo fraudolento della carta, per cui opera il concorso materiale e non l'assorbimento; il quarto motivo sulla determinazione della pena è infondato: la quantificazione è entro il margine discrezionale del giudice di merito ed è stata adeguatamente motivata, con richiamo alla recidiva e alla professionalità del comportamento. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla sostituzione di persona: la Corte ha ritenuto che la condotta di ottenere una carta di credito mediante dati falsificati integri il reato di sostituzione; tale reato può concorrere materialmente con l'indebita utilizzazione della carta quando le condotte siano diacroniche (distinte e anteriori) e non "sincroniche".
Norma sull'indebita utilizzazione di carta di credito: tutela il patrimonio e la pubblica fede; la Corte ha ritenuto che la successiva utilizzazione fraudolenta della carta costituisca reato distinto, che può assorbire il 494 solo se le azioni siano coincidenti (sincroniche).
artt. 521 e ss. cod. proc. pen.
Riferiti in ordine alla impugnazione in cassazione: la Corte richiama i limiti di ammissibilità dei motivi e la necessità di specificità e di autosufficienza delle censure.
Richiamato in relazione alla continuazione: la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per il vincolo della continuazione, applicato secondo i parametri di legge.
Criteri per la individualizzazione della pena: la Corte ha osservato che il giudice di merito ha ampio margine discrezionale purché dia conto dei criteri previsti dall'art. 133; nel caso specifico la motivazione è stata ritenuta adeguata.
Norma che dispone la condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina il merito probatorio: può valutare solo la logicità e l'aderenza della motivazione alle prove, non sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della capacità dimostrativa degli elementi probatori.
- Un accertamento tecnico o logico che colleghi l'indirizzo IP o la utenza telefonica al ricorrente può essere ritenuto sufficiente, se adeguatamente motivato, per l'identificazione oltre ogni ragionevole dubbio, salvo prova contraria specifica.
- La sostituzione di persona (art. 494) e l'indebita utilizzazione di carta di credito (art. 493-ter) possono coesistere come reati autonomi quando le condotte siano distinte nel tempo; l'assorbimento opera solo se le condotte sono coincidenti/sincroniche.
- I motivi di ricorso generici o non corredati da documentazione/indicazioni precise (es. richiamo a una sentenza di assoluzione non allegata) sono inammissibili.
- Le censure sulla quantificazione della pena richiedono l'evidenza di illogicità manifesta, sproporzione o mancata motivazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; in mancanza la discrezionalità del giudice di merito è rispettata.
- Per contestare l'identificazione del responsabile è necessario proporre e indicare elementi probatori contrari (es. analisi forense diverse, evidenze di terzi utilizzatori, incongruenze documentali), non limitandosi a deduzioni generiche.
Testo integrale
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