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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15258/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per una truffa commessa ai danni della persona offesa. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità perché sostanzialmente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi in appello. La difesa, anche con memoria, ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso e chiesto la rimessione ad altra sezione penale, ma il testo disponibile non riporta ulteriori articolazioni difensive specifiche oltre alla contestazione della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo unico non specifico perché meramente ripetitivo di censure già vagliate e respinte dalla Corte di merito con argomentazioni logiche e giuridiche corrette. È stata quindi confermata la condanna per truffa, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in sentenza a favore della Cassa delle ammende, ma il testo fornito si interrompe prima dell'indicazione completa dell'importo.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come fattispecie incriminatrice oggetto del giudizio di responsabilità; la Corte ne valorizza, in concreto, gli elementi costitutivi sulla base del compendio probatorio, ritenendo non censurabile la motivazione di merito che aveva ritenuto integrata la truffa.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma la dichiarazione di inammissibilità per difetto di specificità del motivo è coerente con la disciplina dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non è sufficiente se non individua specificamente l'errore logico o giuridico della decisione di merito.
  • La motivazione di merito che valorizza dichiarazioni della persona offesa ritenute puntuali, coerenti e lineari, se riscontrate da elementi documentali e da ulteriori dati fattuali, resiste a censure meramente assertive o dogmatiche in sede di legittimità.
  • Quando la Corte di merito ha già esaminato compiutamente il compendio probatorio e fornito argomenti logici e giuridici corretti, la Cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del fatto sotto forma di critica generica alla ricostruzione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

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