Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10446/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Verona che aveva confermato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Radulescu. Il provvedimento di inammissibilità era stato adottato perché il ricorrente non aveva prodotto, nel termine di 45 giorni concesso ai sensi dell'art.79, comma 3, TUSG, la documentazione integrativa richiesta (fotocopia documento d'identità, codice fiscale, permesso di soggiorno, documentazione sulla cittadinanza e residenza, documentazione fiscale sulla provenienza dei redditi). In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione in relazione agli artt. 96, 74 e ss. TUSG: ha sostenuto che il termine di 10 giorni previsto dall'art.96 imponeva al giudice di decidere entro tale termine e che il ritardo aveva leso il diritto di difesa; ha altresì sostenuto l'irrilevanza o la verificabilità d'ufficio di molte delle integrazioni richieste e la possibilità che l'istanza fosse comunque astrattamente ammissibile anche con dichiarazioni di nullatenenza o redditi illeciti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che: a) il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità del patrocinio puo' essere proposto solo per violazione di legge (art.99, comma 4, TUSG) e non per vizio della motivazione, salvo assoluto difetto di motivazione; b) ai sensi dell'art.79, comma 3, TUSG l'interessato è tenuto, a pena di inammissibilità, a produrre la documentazione richiesta per accertare la veridicità di quanto dichiarato e non può rifiutarne la produzione invocandone l'irrilevanza; c) i termini previsti (compreso il termine di 10 giorni dell'art.96 TUSG) hanno natura ordinatoria dopo le modifiche legislative, ma, per ragioni di garanzia, il giudice in materia penale deve comunque decidere entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, benché la loro inosservanza non produca la sanzione di nullità come in passato; d) la mancata produzione della documentazione da parte del ricorrente (neppure sotto forma di autocertificazione) ha impedito di ritenere soddisfatti i requisiti di cui all'art.76 TUSG, giustificando la declaratoria di inammissibilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG)

    "Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato"

    Il giudice ha potere discrezionale di richiedere documenti integrativi e l'interessato è obbligato a produrli; la mancata produzione, anche se l'interessato ne contesta la pertinenza, può comportare l'inammissibilità dell'istanza.

  • art. 96 TUSG

    Il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di patrocinio in materia penale, originariamente perentorio (con nullità come sanzione), è divenuto ordinatorio; tuttavia, per ragioni di garanzia il giudice dovrebbe decidere entro tale termine anche quando richiede integrazioni.

  • art. 99, comma 4, TUSG

    Limita il ricorso per cassazione avverso le ordinanze su patrocinio gratuito alla sola ipotesi di violazione di legge (esclude il sindacato sul vizio di motivazione salvo assoluto difetto).

  • art. 76 TUSG

    Indica i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la mancata prova di tali requisiti mediante la documentazione richiesta impedisce l'accoglimento dell'istanza.

  • art. 123 e art. 124 TUSG

    Nel processo civile/amministrativo il Consiglio dell'Ordine può concedere un termine (fino a due mesi) per integrare la documentazione; la disciplina mostra analoghi poteri di richiesta di integrazione, senza sanzione di nullità ma con inammissibilità in caso di mancata ottemperanza.

  • art. 173 cod. proc. pen. e art. 152 cod. proc. civ.

    Riferimenti ai principi processuali che spiegano come la soppressione della sanzione di nullità trasformi termini perentori in termini ordinatori.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato a fini di motivazione)

    Stabilisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; in cassazione il vizio di motivazione è sindacabile solo se vi è un assoluto difetto di motivazione.

Massime di principio

  • Se il giudice richiede documentazione ai sensi dell'art.79, comma 3, TUSG, l'interessato deve produrla a pena di inammissibilità; contestare la pertinenza senza produrre i documenti espone al rigetto dell'istanza.
  • I termini previsti dal TUSG (compreso il termine di 10 giorni dell'art.96) hanno natura ordinatoria dopo le modifiche normative: la loro inosservanza non produce automaticamente nullità, ma per ragioni di garanzia il giudice dovrebbe comunque decidere tempestivamente (in ambito penale entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza).
  • In cassazione contro ordinanze che decidono sull'inammissibilità del patrocinio il sindacato è limitato alla violazione di legge (art.99, comma 4); i profili meramente motivazionali sono difficilmente rimediabili salvo assoluto difetto di motivazione.
  • Se si ritiene che alcuni documenti siano verificabili d'ufficio (es. mediante Guardia di Finanza o uffici fiscali), conviene comunque depositare almeno autocertificazioni o elementi minimi e chiedere formalmente l'acquisizione degli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria.
  • La mancata produzione di documenti richiesti per lungo tempo (stasi procedimentale) legittima il giudice a pronunciarsi con un provvedimento formale di inammissibilità per evitare l'impedimento del procedimento.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o condotte dilatorie, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende); dunque valutare sempre costi/benefici prima di impugnare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.