Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15505/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato aveva definito il procedimento con sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. di Taranto, con applicazione della pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.600 di multa per un reato in materia di stupefacenti, indicato come violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Taranto il 18 marzo 2025. Con il ricorso per cassazione, proposto personalmente tramite il difensore di fiducia, lamentava il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che l'impugnazione era inammissibile sia perché proposta personalmente dall'interessato e non da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione, sia perché comunque al di fuori dei casi tassativi di impugnabilità della sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo dedotti motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che l'impugnazione era stata proposta personalmente dall'imputato, senza difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione, e comunque non rientrava nei motivi consentiti per impugnare la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La domanda di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato i presupposti nel caso concreto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione soltanto per i motivi tassativamente previsti dalla norma; motivi diversi sono inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento, relativa al reato in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo nei casi e per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • L'impugnazione proposta personalmente dall'imputato, senza ministero di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile.
  • Il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé censurabile in cassazione contro il patteggiamento se la doglianza non rientra nelle specifiche ipotesi di impugnazione consentite.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche di cui all'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.