Cassazione Civile, Ordinanza n. 13990/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra una lavoratrice e la struttura sindacale datrice di lavoro. In primo grado erano state respinte le domande risarcitorie per mobbing, mentre erano state in parte accolte le domande relative a differenze retributive e a risarcimento per inadempimenti contrattuali. In appello, la lavoratrice otteneva un ulteriore riconoscimento economico limitatamente a differenze per indennità chilometrica connesse a spostamenti per raggiungere uffici zonali del patronato; venivano invece respinte le altre censure, tra cui quella relativa alla diaria prevista dal CCNL per le missioni svolte fuori sede. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 160 del CCNL, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere che la diaria fosse sostitutiva del rimborso spese di vitto e alloggio, nel negare la sussistenza della temporaneità della trasferta/missione, nel reputare applicabile solo parzialmente la disciplina contrattuale e nel svalutare l’indicazione della sede di lavoro come mera sede formale, poiché la prestazione sarebbe stata resa presso varie sedi e quindi riconducibile alla figura del trasfertista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse priva dei requisiti di specificità e autosufficienza, perché il ricorso non trascriveva le parti rilevanti dell’art. 160 del CCNL, non indicava l’anno del contratto collettivo né la sua precisa produzione nei fascicoli di merito. Inoltre, alcune doglianze riguardavano un asserito vizio di motivazione, non deducibile con il motivo formalmente articolato come violazione di legge, mentre altre tendevano a una rivalutazione di elementi fattuali e del contenuto del contratto individuale di assunzione, attività non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 160 CCNL
La Corte non entra nel merito dell’interpretazione della clausola contrattuale collettiva, ma rileva che la sua deduzione in cassazione è inidonea perché il testo non è adeguatamente trascritto e prodotto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per censurare un preteso difetto di motivazione o per chiedere una rivalutazione dei fatti.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessaria la produzione del documento su cui il ricorso si fonda, con corretta indicazione della sua collocazione processuale.
Richiamato per gli accessori riconosciuti sulle somme liquidate in primo grado.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È posto a carico della parte soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato sulla violazione di un CCNL è necessario indicare con precisione il contratto collettivo invocato, trascriverne le clausole rilevanti e dar conto della loro rituale produzione in giudizio; in difetto, la censura è inammissibile.
- La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere surrettiziamente impiegata per contestare l’accertamento dei fatti, l’interpretazione del contratto individuale o la ricostruzione del contenuto probatorio operata dai giudici di merito.
- Le censure che investono la motivazione della sentenza devono essere veicolate attraverso il motivo processualmente appropriato; non è consentito farle transitare sotto la rubrica della violazione di norma sostanziale.
- In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione del materiale fattuale o documentale, specie quando la doglianza richiede di riesaminare il contenuto del contratto individuale di assunzione e la concreta organizzazione della prestazione lavorativa.
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