Cassazione Penale, Ordinanza n. 11003/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il provvedimento impugnato è un'ordinanza della Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati per i quali il ricorrente risultava già condannato con due diverse sentenze e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena conseguenti al riconoscimento della continuazione, sostenendo in sostanza che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il calcolo dell'incremento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a sollecitare una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e comunque fossero manifestamente infondate. Ha osservato che, in tema di reato continuato, quando il giudice determina aumenti di pena di esigua entità per i singoli reati satellite, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza impugnata si era conformata a tale principio, avendo individuato il reato base in quello più gravemente sanzionato e avendo applicato aumenti molto contenuti per i reati satellite. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per affermare che la discrezionalità nella determinazione degli aumenti di pena per la continuazione non è sindacabile quando gli incrementi sono di esigua entità e non rivelano abuso del potere discrezionale
non citato espressamente nel testo, ma il riferimento alla declaratoria di inammissibilità e alle conseguenze economiche riguarda il regime processuale dell'inammissibilità del ricorso
base normativa implicita della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità, richiamata nei suoi effetti pratici
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, quando la doglianza si risolva nella richiesta di una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- In tema di reato continuato, il giudice che applichi aumenti di pena distinti per ciascun reato satellite non è tenuto a una motivazione analitica e specifica se gli aumenti sono di entità molto contenuta.
- La scelta del reato base deve essere individuata in quello concretamente sanzionato in modo più grave; una volta fatta tale individuazione, la determinazione di aumenti minimi per i reati satellite rientra nella discrezionalità del giudice, salvo manifesta illogicità o abuso.
- La manifestata infondatezza di doglianze che contestino solo il quantum degli aumenti, senza evidenziare reali vizi di legge o di motivazione, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Alla dichiarazione di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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