Cassazione Penale, Sentenza n. 25936/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine alla determinazione del tasso soglia usurario e alla quantificazione del profitto/confisca (art. 644, comma 6 c.p.). Contestavano la correttezza della metodologia peritale impiegata per calcolare il tasso effettivo (TAEG) e gli interessi eccedenti, richiamando una consulenza tecnica di parte (dott. Vindigni) che, a loro dire, dimostrava errori di formula e valutazione, in particolare in relazione all'attualizzazione dei tassi e alle eventuali restituzioni periodiche che avrebbero inciso sul calcolo. Hanno altresì dedotto profili relativi al bilanciamento delle circostanze (equivalenza tra attenuanti e aggravanti) e alla discrezionalità del giudice nella valutazione degli elementi positivi della posizione degli imputati.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello, sulla base della perizia disposta in dibattimento, abbia correttamente individuato il profitto confiscabile come gli interessi usurari effettivamente percepiti e abbia motivato la scelta tra le diverse tesi peritali. La sentenza di appello aveva quantificato il profitto in complessivi euro 387.950,16 (ripartiti: capo 1 euro 5.450,16; capo 2 euro 20.499,99; capo 3 euro 362.000,00) e aveva disposto la confisca fino a tale importo. La Corte di cassazione ha inoltre confermato la responsabilità per i reati di usura a carico dei predetti imputati nella parte già decisa e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (quantificate: Caci Gaetano Massimiliano euro 3.100 oltre accessori; per ciascuno degli altri parte civili euro 3.686 oltre accessori).
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso in cassazione: i motivi devono essere specifici e non meramente generici; la Corte non sindaca nel merito la valutazione discrezionale delle prove da parte del giudice di merito ove adeguatamente motivata.
Norma sulla confisca del profitto del reato: la Corte ha inteso la confisca nei limiti dell'effettivo arricchimento patrimoniale derivante direttamente dalla condotta illecita (qui identificato negli interessi usurari effettivamente percepiti).
Richiamato come distinto istituto di confisca; la sentenza rescindente aveva osservato che talune misure cautelari erano state adottate su presupposti di normativa diversa (art. 240-bis) e quindi non erano direttamente sovrapponibili alla confisca per profitto di cui all'art. 644.
Riferiti al bilanciamento delle circostanze e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'equivalenza delle circostanze rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non fosse viziata.
Richiamato in relazione all'effetto sul giudizio della valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto non necessaria una diversa valutazione dei fatti positivi già considerati dal Tribunale.
Decreti ministeriali e disposizioni della Banca d'Italia (istruzioni per rilevazione TEG)
Utilizzati come parametri tecnici per la determinazione del tasso effettivo e del tasso-soglia: la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione dei parametri e delle tabelle adottate dal perito e dai consulenti di parte civile per ricavare il tasso usurario (TAEG).
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione una decisione che si fonda su perizie tecniche, è essenziale proporre censure specifiche, circostanziate e di facile verifica matematica: motivi generici o affermazioni non supportate da calcoli precisi sono destinati all'inammissibilità.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta tra perizie contrastanti: può privilegiare l'una rispetto all'altra purché dia motivazione logica e congrua; la cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni tecniche nel merito se correttamente motivate.
- La confisca ai sensi dell'art. 644, comma 6 c.p. è limitata all'effettivo profitto illecito (arricchimento derivante direttamente dal reato) e va determinata con calcoli finanziari comprovati; per ridurre la somma confiscabile è necessario provare concretamente elementi che riducano l'effettivo profitto (es. restituzioni documentate, novazioni, rimborsi).
- Nel calcolo del TAEG e degli interessi usurari è cruciale dimostrare con documentazione e metodologie finanziarie corrette (schede ammortamento, evidenze delle restituzioni, uso della formula corretta): in mancanza di documenti probanti, il giudice può ritenere fondate le risultanze peritali disponibili.
- Se si contesta la metodologia peritale, il consulente di parte deve spiegare dettagliatamente l'errore individuato (con formule e ricostruzioni numeriche) e portare prove alternative: semplici obiezioni teoriche senza ricaduta numerica non sono in genere sufficienti.
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