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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4846/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte della Corte d'appello in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., dedotto specificamente in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sull'omessa motivazione non fosse idonea a ledere la pronuncia impugnata, poiché il motivo di appello era generico e privo di allegazioni probatorie e fattuali rilevanti (assenza di prova della regolare presenza sul territorio, mancata indicazione di elementi di minore disvalore). Inoltre la Corte ha ricordato che l'incensuratezza, di per sé, non è sufficiente a fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis comma 3. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e il provvedimento di secondo grado resta quindi efficace. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen., comma 2

    Norma relativa al reato di ricettazione, indicata come uno dei reati per cui il ricorrente è stato condannato; utilizzata per identificare la natura delle imputazioni confermate in sede di impugnazione

  • art. 474 cod. pen.

    Norma relativa ai reati di falsità materiale, contestata al ricorrente come altro capo di imputazione; richiamata per definire il quadro delle condotte giudicate penalmente rilevanti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la semplice affermazione di incensuratezza non sia sufficiente a giustificare l'applicazione dell'attenuante e che occorrano elementi fattuali concreti e specifici a sostegno della richiesta

  • art. 62-bis cod. pen., comma 3

    Interpretazione di secondo comma che chiarisce come lo stato di incensuratezza non sia decisivo, da solo, per la concessione delle attenuanti generiche

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000,00 in via equitativa

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019 (Bercigli), Rv. 277281

    Principio secondo cui in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado quando il motivo di appello non sia stato preso in considerazione per manifesta infondatezza ab origine, poiché l'accoglimento non produrrebbe alcun effetto favorevole in sede di rinvio

Massime di principio

  • Quando si impugna in cassazione il diniego di circostanze attenuanti generiche, il motivo di appello e di cassazione devono contenere specifiche allegazioni e fatti concreti: non basta una deduzione generica o la mera affermazione di incensuratezza
  • L'incensuratezza, da sola, non è normalmente sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis; è necessario dimostrare elementi che attestino minor disvalore della condotta o condizioni personali meritevoli di particolare considerazione
  • Se il motivo di appello è manifestamente infondato ab origine o generico, la Corte d'appello può non prenderlo in considerazione e la Cassazione, per carenza di interesse, potrà dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto è opportuno valutare la fondatezza delle doglianze prima di proporre la cassazione
  • Per ottenere che la Cassazione riesamini la motivazione relativa alle attenuanti, l'appello deve mostrare in modo chiaro e provato che l'omessa o carente motivazione ha effettivamente inciso sull'esito del giudizio e avrebbe potuto produrre una decisione favorevole in sede di rinvio

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