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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11666/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in materia di stupefacenti, lamentando con due motivi violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, fondando il diniego su un ragionamento carente e centrato essenzialmente sul solo dato ponderale della sostanza rinvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, assertivi e privi di specificità, non confrontandosi realmente con la motivazione della sentenza impugnata ma limitandosi a riproporre censure già disattese in appello. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva motivato in modo completo l'esclusione del fatto di lieve entità, valorizzando la disponibilità di due bilancini di precisione, il possesso di 245 dosi di marijuana già confezionate e di ulteriori 100 grammi da suddividere, elementi indicativi di un'attività di spaccio professionale idonea a diffondere quantitativi significativi di stupefacente. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità richiede una minima offensività complessiva della condotta, da valutarsi in relazione a qualità e quantità della droga, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; uno solo degli indici può risultare negativamente assorbente e precludere il riconoscimento dell'attenuante/speciale fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata come disciplina generale dei reati in materia di stupefacenti, rispetto alla quale si discuteva la riconducibilità del fatto alla ipotesi attenuata di cui al comma 5.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera reiterazione di censure già disattese o la deduzione generica di illogicità motivazionale comportano l'inammissibilità.
  • La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti va accertata con una valutazione complessiva di tutti i parametri normativi; non è sufficiente valorizzare in astratto un solo dato, ma è sufficiente che un indice, se particolarmente significativo, risulti assorbente in senso negativo.
  • Elementi come il possesso di strumenti di confezionamento, la detenzione di dosi già suddivise e l'ulteriore disponibilità di sostanza da frazionare possono escludere il fatto lieve perché indicativi di un'attività di spaccio organizzata o professionale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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