Cassazione Penale, Sentenza n. 29378/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per rapina impropria e lesioni personali commesse in concorso con terzo. Amar deduce quattro censure: mancata prova della sua consapevolezza della sottrazione di una power bank da parte degli altri, omissione di valutazione probatoria, carenza del requisito di immediatezza fra furto e violenza, errata applicazione dell'aggravante del nesso teleologico e omissione del riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale. Birner deduce travisamento dei fatti e delle prove, assenza del requisito di immediatezza e della quasi flagranza (segnalando l'arresto dopo oltre tre ore), omessa valutazione di specifici mezzi di prova e censura circa la legittimità dell'arresto in flagranza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi generici o manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito: le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni supportano la partecipazione collettiva alla sottrazione; non è necessaria la consapevolezza reciproca preventiva tra concorrenti quando sussiste un "fatto collettivo"; il requisito dell'immediatezza/quasi flagranza è soddisfatto nonostante un breve intervallo temporale e spaziale; l'aggravante del nesso teleologico è correttamente applicata perché la violenza serviva al profitto del reato e all'impunità; l'attenuante per speciale tenuità è esclusa perché la rapina è reato plurioffensivo e le lesioni cagionate sono state rilevanti. Inoltre la censura sulla legittimità dell'arresto era impropria in cassazione, dato che doveva essere fatta valere con ricorso contro l'ordinanza di convalida del G.i.p. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno 3.000 euro alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 628, secondo comma, codice penale
Norma relativa alla rapina impropria; la Corte ricorda che per la rapina impropria non è richiesta la contemporaneità assoluta tra sottrazione e violenza e che la condotta violenta può intervenire anche in luogo diverso purché sussista il nesso di quasi flagranza e la continuità dell'azione delittuosa
art. 61, primo comma, n. 2, codice penale
art. 61, comma 1, n. 2 c.p.
Aggravante del nesso teleologico tra reato principale e reato satellite; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante alle lesioni perché la violenza è stata finalizzata al conseguimento del profitto e all'impunità
art. 62, primo comma, n. 4, codice penale
art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
Attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; la Corte ha escluso l'attenuante rilevando che nei reati come la rapina la valutazione deve considerare anche il danno alla libertà e all'integrità della persona e che qui il danno complessivo non era di speciale tenuità
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. in L. 176/2020)
Norma che consente la trattazione scritta in Cassazione ove non sia richiesta la discussione orale; la Corte ha proceduto per iscritto in mancanza di istanza di discussione orale nei termini
art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022 (richiamato e modificato da L. 23/02/2024, n. 18)
Richiamo normativo utilizzato per dar conto dell'applicabilità della trattazione scritta in forza delle recenti modifiche legislative; il collegamento è meramente procedurale
art. 391, comma 4, codice di procedura penale
Prevede il rimedio impugnatorio contro l'ordinanza di convalida dell'arresto; la Corte ha osservato che la contestazione della legittimità dell'arresto in flagranza non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione senza aver impugnato l'ordinanza di convalida
art. 616, codice di procedura penale
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e ha inflitto a ciascun ricorrente 3.000 euro alla cassa delle ammende per colpa
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una rilettura libera delle prove: i motivi generici che chiedono una diversa valutazione del merito sono inammissibili
- La responsabilità per fatti commessi in concorso può sussistere anche senza un accordo preventivo se le condotte integrano un "fatto collettivo" unitario dimostrabile ex post
- Per la rapina impropria il requisito dell'immediatezza/quasi flagranza non richiede perfetta contemporaneità; è sufficiente che il nesso logico-temporale non si sia interrotto e che la reazione violenta sia riconoscibile come collegata alla sottrazione
- L'aggravante del nesso teleologico può essere applicata ai reati satellite (es. lesioni) quando la violenza sia funzionale al profitto o all'impunità del reato principale
- L'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale è valutata in termini complessivi nei reati plurioffensivi come la rapina; anche modesto valore dei beni non basta se le conseguenze sulle persone sono significative
- La censura sulla legittimità dell'arresto in flagranza deve essere proposta tempestivamente con gli strumenti processuali previsti (es. impugnazione dell'ordinanza di convalida del G.i.p.), non per la prima volta in cassazione
- Ricorsi formulati con censure generiche o non specifiche sulle determinazioni dei giudici di merito sono ad alto rischio di inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e sanzioni
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