Cassazione Penale, Ordinanza n. 26772/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Il primo motivo censurava l'affermazione di responsabilità per tale reato, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza non era stata devoluta in appello e veniva introdotta per la prima volta in sede di legittimità, in violazione della catena devolutiva e dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo contestava la recidiva reiterata specifica; la Corte lo ha ritenuto generico, perché sostanzialmente ripetitivo di una censura già esaminata in appello, e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato la commissione di plurimi reati contro il patrimonio e la persistente inclinazione dell'imputato a trarre sostentamento da attività delittuose.
Norme richiamate
individua il reato oggetto della prima doglianza, ma la Corte non ne esamina il merito perché il motivo era nuovo in cassazione.
preclude la proposizione per la prima volta in cassazione di motivi non dedotti nei gradi precedenti, in ossequio alla catena devolutiva.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduca per la prima volta una questione non devoluta al giudice di appello, poiché il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- La censura sulla recidiva è inammissibile o comunque infondata quando si limiti a riprodurre doglianze già vagliate dal giudice di merito senza confrontarsi con la relativa motivazione.
- La reiterazione di plurimi reati contro il patrimonio può essere valorizzata dal giudice di merito, ai fini della recidiva, come indice della persistente propensione a delinquere e a vivere dei proventi del reato.
- La manifesta infondatezza o la genericità dei motivi di ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, conduce alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26720/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26721/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26722/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26723/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26724/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26727/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →