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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22378/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Il ricorso articolava quattro motivi: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, contestando la ricostruzione della destinazione della droga allo spaccio; gli altri tre censuravano il diniego delle attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate nei giudizi di merito e comunque infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la quantità della sostanza, la suddivisione in numerosi involucri e la quantità del principio attivo per inferirne la destinazione allo spaccio, nonché la mancanza di elementi positivi per concedere le attenuanti e la concreta maggiore pericolosità desunta dai precedenti e dalla commissione del fatto mentre era in esecuzione della detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato, quindi, la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e aveva applicato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie contestata è stata qualificata come detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio in ipotesi di lieve entità, ma la Corte non ha rimesso in discussione tale qualificazione, limitandosi a rilevare la correttezza della motivazione di merito sulla destinazione della sostanza allo spaccio.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti legittimamente motivati mediante richiamo ai criteri di commisurazione della pena e agli elementi relativi alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica, purché il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi e non sia necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.

  • art. 99 c.p.

    In presenza di recidiva ritualmente contestata, il giudice deve verificarne in concreto la capacità di indicare una maggiore riprovevolezza e pericolosità; nel caso concreto l'aumento è stato ritenuto giustificato dai precedenti specifici e dalla commissione del nuovo fatto durante la detenzione domiciliare.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, salvo che individuino una specifica illogicità manifesta o una violazione di legge effettiva.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta, con motivazione non illogica, da elementi fattuali quali la quantità complessiva, il frazionamento in più involucri e il tenore di principio attivo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi elementi negativi ritenuti prevalenti o l'assenza di profili positivi, senza dover esaminare uno per uno tutti gli argomenti difensivi.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiami i criteri dell'art. 133 c.p. o la gravità del reato e la capacità a delinquere; una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena si discosta in modo rilevante dalla media edittale.
  • La recidiva contestata va apprezzata in concreto in relazione alla maggiore capacità delinquenziale e alla pericolosità sociale dell'autore; precedenti specifici e commissione del fatto in costanza di misura alternativa possono giustificare l'aumento di pena.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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