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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33107/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato la conseguenza ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende. La decisione è stata adottata in camera di consiglio non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza formalità di rito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, all'esito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, riducendo la pena nei termini concordati. In cassazione veniva dedotto, in modo generico, vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del medesimo art. 73. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le questioni attengono a profili ai quali l'interessato aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; il potere dispositivo riconosciuto dalla parte dall'art. 599-bis c.p.p. preclude infatti la cognizione del giudice di secondo grado e si estende all'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità, in analogia con la rinuncia all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di appello e produce effetti preclusivi sull'intero procedimento, fino al giudizio di cassazione, rispetto alle questioni rinunciate.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La richiesta di riqualificazione del fatto nel comma 5 è stata ritenuta non esaminabile in cassazione perché oggetto di rinuncia implicita nel concordato sulla pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la parte aderisce al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia agli altri motivi, non può poi devolvere in cassazione questioni incompatibili con quell'accordo, perché il potere dispositivo esercitato opera come preclusione processuale anche nel giudizio di legittimità.
  • La mancata riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non è deducibile in cassazione se la relativa questione è stata assorbita o abbandonata nell'ambito dell'accordo sulla pena concluso in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano, in camera di consiglio non partecipata, quando risulti la preclusione derivante dalla rinuncia alle questioni oggetto dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, nei limiti dell'art. 616 c.p.p., il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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