Cassazione Civile, Ordinanza n. 12463/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo censurato, rinviando alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per una nuova decisione nel merito e sulle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore nei confronti di un atto di compravendita immobiliare stipulato tra un debitore e l'acquirente. Nel giudizio di merito è intervenuta volontariamente una banca, dopo le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., allegando crediti garantiti da fideiussione. La Corte d'appello ha confermato la declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita nei confronti dell'interveniente. In cassazione l'acquirente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 105, 267 e 268 c.p.c. per l'ammissibilità delle produzioni documentali tardive dell'interveniente, usate per provare la legittimazione ad agire; 2) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per insussistenza dell'eventus damni, sostenendo che i crediti azionati erano stati già revocati; 3) ancora insussistenza dell'eventus damni, perché il bene era gravato da ipoteca e quindi il pregiudizio non sarebbe configurabile; 4) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per mancanza del consilium fraudis; 5) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per la non revocabilità dell'atto in presenza di un accollo del mutuo ipotecario assunto dall'acquirente, che avrebbe fatto parte del prezzo. La Corte accoglie solo il primo motivo: afferma che la preclusione istruttoria dell'art. 268 c.p.c. si estende anche alle produzioni documentali del terzo interveniente, senza distinzione in base alla finalità della prova, perché altrimenti si altererebbe la parità delle armi processuali e si consentirebbe una tardiva integrazione probatoria non più consentita alle altre parti. Dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e violazione dell'art. 366, n. 6 e n. 3 c.p.c.; dichiara inammissibile il quarto perché non coglie la ratio decidendi, fondata sulla preclusione/giudicato formato sulla consapevolezza del pregiudizio; rigetta il quinto perché l'accollo del mutuo non liberatorio non è equiparabile a un pagamento idoneo a escludere la revocabilità ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al solo primo motivo, con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per il merito e le spese.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria presuppone la sussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis; l'atto può essere inefficace verso il creditore se idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale, anche quando il bene sia gravato da ipoteca o vi sia un accollo non liberatorio del mutuo.
La parte che deduce l'insussistenza dei presupposti della revocatoria deve articolare in modo specifico i fatti e i documenti rilevanti; la Corte richiama inoltre il limite di non poter qualificare come pagamento estintivo un mero subingresso nell'obbligo di versare rate di mutuo.
È richiamato nel motivo di ricorso sulla partecipazione del terzo interveniente al processo.
È richiamato nel motivo di ricorso in tema di intervento del terzo e relative produzioni documentali.
La preclusione per il terzo interveniente opera sul piano istruttorio e riguarda anche le prove documentali; dopo le preclusioni ex art. 183 c.p.c. non sono ammissibili produzioni tardive, neppure se dirette a dimostrare la legittimazione ad agire.
È richiamato quale momento di maturazione delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza nei vari motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
La mancata specifica indicazione dei fatti rilevanti e dei documenti posti a fondamento del motivo comporta inammissibilità del ricorso.
Non consente di sottrarre alla revocatoria un atto di vendita in cui l'accollo del mutuo ipotecario sia non liberatorio e quindi non estintivo dell'obbligazione.
art. 111 Cost.
Viene richiamato per affermare che le regole processuali devono assicurare il regolare e spedito svolgimento del processo e il processo equo, senza asimmetrie nei poteri delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di intervento volontario, il terzo interveniente non può compiere, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, attività istruttorie che non siano più consentite alle altre parti; il divieto riguarda anche le produzioni documentali, a prescindere dalla loro funzione probatoria o dalla finalità di dimostrare la legittimazione ad agire.
- In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni va valutato in concreto e con giudizio prognostico; la presenza di un'ipoteca sul bene alienato non esclude automaticamente il pregiudizio, dovendosi verificare la concreta incidenza della garanzia reale sulla soddisfazione del creditore in base allo stato della procedura e alla futura tenuta della garanzia.
- Le censure di legittimità che contestano l'accertamento dell'eventus damni o del consilium fraudis devono essere specifiche, autosufficienti e ancorate all'esatto contenuto dei documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il giudice di merito fonda la decisione su una preclusione processuale o su un giudicato interno, non è sufficiente contestare solo il merito dell'accertamento sottostante.
- L'accollo non liberatorio del debito ipotecario non equivale a pagamento idoneo a escludere la revocabilità dell'atto dispositivo, quando determina soltanto il subingresso dell'acquirente nel pagamento delle rate del mutuo.
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