Cassazione Civile, Ordinanza n. 26472/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un atto di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Lazio nei confronti di una società che gestisce una discarica, per il tardivo pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. La CTR aveva confermato le sanzioni, rilevando che esisteva un nesso tra il ritardato versamento della tassa e il ritardato incasso delle fatture relative al servizio, dovuto alla negligenza dei Comuni conferenti. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 12, 14, 43 e 46 del Trattato CEE e della direttiva 1999/31/CE e della direttiva 35/2000/CE, sostenendo il contrasto tra la disciplina interna istitutiva dell'ecotassa e il diritto unionale, in ragione dei tempi con cui il gestore può esercitare la rivalsa verso i Comuni. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 6 del d.lgs. 472/1997, affermando che il ritardo dei Comuni nel pagamento integrava causa di forza maggiore idonea a escludere la punibilità e che, quindi, le sanzioni avrebbero dovuto essere disapplicate. La ricorrente ha anche sostenuto che vi fosse un giudicato interno sul punto della causa di non punibilità per forza maggiore.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura di incompatibilità tra la disciplina interna dell'ecotassa e il diritto europeo, richiamando un orientamento già consolidato della propria giurisprudenza che aveva già ritenuto compatibile la normativa nazionale con le fonti unionale indicate, anche con riguardo ai tempi di esercizio della rivalsa del gestore della discarica. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla forza maggiore ex art. 6 d.lgs. 472/1997, osservando che la CTR aveva sì richiamato una difficoltà finanziaria della contribuente, ma aveva poi comunque confermato la legittimità delle sanzioni, rilevando la possibilità di rivalersi sui Comuni; pertanto non vi era il giudicato invocato dalla società. Il ricorso è stato integralmente rigettato e la società è stata condannata a rifondere le spese di legittimità alla Regione Lazio, oltre agli ulteriori importi per contributo unificato se dovuti.
Norme richiamate
artt. 12, 14, 43 e 46 del Trattato CEE
Richiamati dalla ricorrente per sostenere il contrasto tra disciplina interna dell'ecotassa e diritto unionale; la Corte ha escluso il contrasto, valorizzando la propria giurisprudenza conforme.
direttiva 1999/31/CE
Invocata come fonte unionale incompatibile con la disciplina nazionale; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
direttiva 35/2000/CE
Invocata dalla ricorrente a sostegno del preteso contrasto con la normativa interna; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
Norma interna istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica, ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione.
Richiamato per invocare la non punibilità per forza maggiore; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti per disapplicare le sanzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, se dovuto.
Massime di principio
- La disciplina interna istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica è compatibile con il diritto dell'Unione europea, anche sotto il profilo dei tempi di esercizio della rivalsa da parte del gestore della discarica verso i soggetti conferenti.
- L'esimente della forza maggiore in materia sanzionatoria tributaria richiede la prova di un impedimento oggettivo e non può essere desunta automaticamente dalla sola difficoltà finanziaria del contribuente o dal ritardo dei terzi nel pagamento.
- Se il giudice di merito, pur richiamando una possibile causa di non punibilità, conferma poi la legittimità delle sanzioni, non si forma un giudicato favorevole al contribuente sul punto della non punibilità.
- In sede di legittimità, il richiamo a precedenti consolidati della Cassazione può condurre al rigetto del motivo quando la parte ricorrente non offra argomenti idonei a superare quell'orientamento.
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