Cassazione Penale, Sentenza n. 9472/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (contestata come difforme dall'art. 222 c. strada); (ii) violazione di legge in ordine alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile; (iii) omissione di motivazione circa la quantificazione delle spese liquidate in favore della parte civile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente: a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge 23 giugno 2017, n.103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la Corte, richiamando giurisprudenza (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018), ha ritenuto l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Si indica la natura della sentenza oggetto di impugnazione (sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a procedura concordata/patteggiamento); la Corte non ha esaminato il merito delle censure relative a tale sentenza per ragioni di inammissibilità formale.
modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.103
Dopo la modifica legislativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione da parte di un difensore abilitato comporta l'inammissibilità del ricorso.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la legittimità dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente; la Corte di legittimità non ha valutato il merito di tale censura a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione introdotto personalmente dal condannato è normalmente inammissibile se la normativa (art. 613 c.p.p., come modificato) richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale: pertanto, in casi analoghi occorre rivolgersi a un difensore abilitato per evitare inammissibilità formali.
- Se il motivo di impugnazione riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente ai sensi del codice della strada), è necessario formulare la censura con il dovuto supporto tecnico‑giuridico e presentarla con le forme processuali corrette; l'irregolarità formale impedisce l'esame del merito.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne per spese processuali e l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende; ciò rende importante valutare preliminarmente la correttezza formale dell'impugnazione prima di proporla.
- Se la decisione impugnata presenta omissioni nella motivazione sulla quantificazione delle spese in favore della parte civile, tale censura va comunque presentata da un difensore abilitato in modo dettagliato; la mancata ammissibilità formale priva il giudice di cassazione della possibilità di decidere sul merito.
- In presenza di inammissibilità per vizi formali, la strada corretta è rimediare rivolgendosi a un avvocato abilitato all'iscrizione in Cassazione e, quando possibile e utile, proporre nuovamente i gravami nei termini e modi previsti dalla legge.
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