Cassazione Penale, Sentenza n. 22778/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna due provvedimenti del G.I.P.: (1) l'ordinanza del 27/01/2026 che dichiarava inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 1630/25 per tardività (l'opposizione era stata depositata il 29/12/2025); il ricorrente deduce che il termine scadeva in giorno festivo e quindi, ai sensi dell'art. 172 c.p.p., si proroga al giorno successivo rendendo tempestiva l'opposizione; (2) il provvedimento del 13/02/2026 con cui lo stesso G.I.P. ha revocato d'ufficio la declaratoria di inammissibilità: il ricorrente sostiene che tale revoca sia abnorme e priva di efficacia, e chiede la nullità di entrambi gli atti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di un interesse concreto e attuale del ricorrente: il secondo provvedimento (la revoca dell'inammissibilità) ha eliminato lo svantaggio che giustificava l'impugnazione, rendendo il primo atto non più esistente. Il ricorrente non ha provato alcun pregiudizio residuo non rimosso dalla revoca (es. atti esecutivi già innescati). Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.
Norma che individua il reato per cui l'imputato era stato condannato nel decreto penale (illecito stradale contestato).
Regola la proroga del termine processuale quando l'ultimo giorno cade in giorno festivo; è l'argomento principale del ricorrente per sostenere la tempestività dell'opposizione, e lo stesso G.I.P. ha poi fatto valere tale criterio nella revoca dell'inammissibilità.
Norma richiamata dal ricorrente come possibile rimedio contro l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione al decreto penale; la Corte però non ha affrontato nel merito la questione sostanziale perché ha escluso l'interesse ad impugnare per mancanza di utilità concreta.
Riferimento normativo collegato all'interpretazione delle Sezioni Unite (Marinaj) sulla nozione di interesse ad impugnare: la Corte richiama che l'interesse deve essere concreto e attuale e valutato in termini utilitaristici (es. rimuovere uno svantaggio processuale o ottenere un vantaggio pratico).
Norma applicata per disporre le spese e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se l'organo giudicante revoca un provvedimento che dichiarava inammissibile un rimedio e tale revoca elimina lo svantaggio sostanziale del ricorrente, quest'ultimo può perdere l'interesse concreto e attuale ad impugnare: il ricorso può quindi essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Nel diritto processuale penale l'interesse ad impugnare si valuta in chiave utilitaristica (Sez. U., Marinaj): è necessario dimostrare un vantaggio pratico e attuale derivante dall'annullamento; le questioni di mera 'correttezza teorica' o di principio, senza pregiudizio concreto, non sono sufficienti.
- Quando l'ultimo giorno per proporre un atto processuale cade in giorno festivo, il termine si proroga al giorno successivo (art. 172 c.p.p.): un'opposizione depositata il giorno successivo può essere considerata tempestiva.
- Per contestare la revoca d'ufficio di un provvedimento (es. per eccesso di potere o abnormità) è necessario provare l'esistenza di un pregiudizio residuo non eliminato dalla revoca (es. esecuzioni o iscrizioni già eseguite); senza tale prova l'impugnazione rischia di essere inammissibile.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste giustificazione di 'assenza di colpa', il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.): è importante valutare rischi economici prima di proporre impugnazioni prive di utilità concreta.
- Se si teme che un provvedimento negativo abbia già prodotto effetti esecutivi (riscossioni, iscrizioni, ordini di esecuzione), conservare e documentare tempestivamente le prove degli atti eseguiti è essenziale per dimostrare un pregiudizio residuo e mantenere l'interesse all'impugnazione.
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