Cassazione Penale, Ordinanza n. 19141/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di sostanza stupefacente, deducendo due motivi: primo, la censura alla conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una lettura alternativa del compendio probatorio e contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; secondo, la doglianza sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, assumendo che il trattamento sanzionatorio fosse stato determinato in modo non corretto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché mirava a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di appello ritenuta congrua e razionale; il secondo perché l'appello era generico sul punto e non si confrontava con il rilievo del primo giudice relativo ai numerosi precedenti penali dell'imputata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata in ordine alla responsabilità, fondata sugli accertamenti dei Carabinieri da cui era emerso che l'imputata aveva lanciato dalla finestra della propria abitazione un involucro bianco contenente 10,9 grammi di cocaina. Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, ha ritenuto corretta la valutazione di genericità dell'appello, anche in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputata non adeguatamente confutati. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice contestata per la condotta di detenzione/lancio di cocaina, ritenuta integrata sulla base degli accertamenti di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, razionale e adeguata alla ricostruzione dei fatti.
- La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella dei giudici di merito è manifestamente infondata se non evidenzia vizi logici o giuridici della motivazione.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base del diniego nei precedenti gradi di merito; in difetto, il motivo è generico e infondato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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