Ordinanza n. 1168/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto a firma del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze trasmesso al ricorrente in allegato alla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze/Dipartimento della Giustizia Tributaria/Direzione della Giustizia Tributaria /Ufficio VIII prot.-OMISSIS-, con cui il dott. -OMISSIS- è stato nominato Magistrato tributario, nella parte in cui sono stati riconosciuti al suddetto magistrato un’anzianità professionale, una progressione stipendiale e, di conseguenza, un trattamento retributivo deteriori rispetto a quanto spettante per legge (secondo quanto verrà dettagliatamente esposto nel presente ricorso); - di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ivi comprese, ove necessario, le clausole del bando d’interpello n.9 del 16/11/2022 e le previsioni della presupposta delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.1559/2022 eventualmente ritenute ostative alle odierne istanze di parte ricorrente; e per la conseguente condanna delle amministrazioni oggi evocate in giudizio alla rideterminazione - ora per allora - dell’anzianità professionale, della progressione stipendiale e del trattamento retributivo effettivamente spettanti all’odierno ricorrente ed alla corresponsione delle relative differenze retributive maturate e maturande; oltre al risarcimento dei danni sotto i profili di cui infra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di nomina a magistrato tributario, nella parte relativa alla ricostruzione dell'anzianità professionale, alla progressione stipendiale e al trattamento retributivo, nonché il bando d'interpello e il parere ministeriale presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente, transitato nei ruoli della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 130/2022, ha contestato il riconoscimento di un'anzianità professionale e di una progressione stipendiale inferiori a quelle ritenute spettanti. La censura principale riguardava il criterio temporale utilizzato per la ricostruzione della carriera: secondo il ricorrente, l'anzianità avrebbe dovuto essere calcolata fino alla presa di servizio del 1° febbraio 2024, anziché fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, fissata al 14 febbraio 2023. Sono stati impugnati anche il bando d'interpello n. 9 del 16 novembre 2022, la delibera presupposta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il parere ministeriale allegato al bando, ritenuti ostativi alle pretese di parte. È stata inoltre chiesta la rideterminazione ora per allora della carriera e del trattamento economico, la corresponsione delle differenze retributive e il risarcimento dei danni. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Sicilia in favore del TAR Lazio, sede di Roma, sostenendo che la controversia coinvolgesse atti statali e generali efficaci sull'intero territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale e l'ha accolta, senza pronunciarsi sul merito delle censure relative alla ricostruzione della carriera e al trattamento economico. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva impugnato soltanto il decreto individuale di nomina e il conseguente trattamento retributivo, ma anche il bando d'interpello e il parere ministeriale che ne costituiva parte integrante e fondamento applicativo. La regola contestata, relativa al calcolo dell'anzianità maturata alla data di scadenza del termine di partecipazione, era contenuta nell'atto generale e derivava dall'art. 1, comma 7, della legge n. 130/2022. Poiché gli atti generali, quali i bandi, sono intrinsecamente inscindibili e producono effetti erga omnes, l'impugnazione dell'atto statale presupposto, avente efficacia nazionale, radica la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. Il criterio speciale della sede di servizio del dipendente pubblico cede, quindi, quando la controversia investe anche un atto generale statale. Il Collegio ha inoltre escluso che la prospettata disapplicazione dell'atto generale potesse mantenere la competenza presso il TAR della sede di servizio, poiché anche la disapplicazione richiede una valutazione del rapporto tra atto generale e provvedimento applicativo e amplia, anziché restringere, il thema decidendum. È stata dichiarata l'incompetenza del TAR Sicilia - Catania in favore del TAR Lazio, Roma; il giudizio potrà essere riassunto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, l. n. 130/2022
Richiamato quale fondamento del transito del ricorrente nei ruoli della giurisdizione tributaria.
art. 1, comma 7, l. n. 130/2022
Individua il criterio per la formazione del punteggio e il riferimento all'anzianità maturata alla data di scadenza del termine di partecipazione al bando; la legittimità di tale criterio costituisce la principale questione di merito, non esaminata dal TAR.
art. 4, comma 39-bis, l. n. 183/2011
Richiamato nel parere ministeriale quale riferimento al ruolo unico dei giudici tributari, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva.
Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
Prevede il foro speciale della sede di servizio per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, ma tale criterio è ritenuto recessivo quando è impugnato anche un atto generale statale.
Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Stabilisce la competenza del TAR Lazio per gli atti statali, applicabile alla controversia in ragione dell'impugnazione del bando e del parere ministeriale aventi efficacia nazionale.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
L'impugnazione dell'atto generale presupposto, distinto dal provvedimento applicativo e soggetto agli ordinari criteri di competenza, radica la competenza del TAR Lazio quando si tratta di un atto statale con efficacia nazionale.
La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
Conferma il carattere inderogabile della competenza territoriale.
Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado.
Consente il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale fino alla decisione di primo grado.
Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente.
Impone al giudice dichiaratosi incompetente di indicare il giudice competente e consente la riassunzione nel termine perentorio indicato nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, il foro inderogabile della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. cede quando il ricorso investe anche un atto generale statale che disciplina in modo uniforme la posizione del dipendente e produce effetti sull'intero territorio nazionale.
- L'impugnazione congiunta di un provvedimento individuale applicativo e dell'atto generale presupposto comporta che la competenza territoriale debba essere individuata considerando anche l'atto generale, non potendosi isolare la controversia nel solo provvedimento individuale.
- Quando il bando o altro atto amministrativo generale contiene la regola lesiva applicata nel provvedimento individuale, la censura relativa a tale regola riguarda principalmente l'atto generale presupposto; l'eventuale annullamento del bando produce effetti erga omnes in ragione della sua natura intrinsecamente inscindibile.
- La prospettata disapplicazione dell'atto generale non esclude la competenza del giudice individuato secondo gli ordinari criteri applicabili agli atti generali: anche la disapplicazione richiede una valutazione del rapporto tra atto generale e provvedimento applicativo e non limita il thema decidendum al solo atto individuale.
- Dichiarata l'incompetenza territoriale, il giudice deve indicare il TAR competente e il giudizio può essere riassunto davanti a quest'ultimo entro il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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