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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4191/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La ricorrente era stata sottoposta a misura cautelare in carcere dal 30/05/2012 al 29/07/2015 per il reato di associazione mafiosa, poi assolta in appello (sentenza divenuta definitiva il 16/02/2017). L'accusa si basava su colloqui carcerari con il fratello detenuto da cui emergerebbero adesione morale ai valori della 'ndrangheta, discussioni su proventi estorsivi e offerta della ricorrente di fare da tramite per comunicazioni. In primo grado la donna era stata condannata; in appello è stata assolta perché mancava una concreta messa a disposizione del sodalizio, benché emergesse adesione morale e attività finalizzate a proteggere gli interessi patrimoniali/giudiziari del congiunto; la Corte d'appello aveva comunque trasmesso atti alla Procura per il reato di cui all'art. 379 c.p. (favoreggiamento), con riguardo alla raccolta di denaro proveniente dalle estorsioni.

La decisione

La Corte (Cassazione) ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza che aveva negato la riparazione. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione della Corte territoriale: pur essendo la ricorrente stata assolta, dagli atti (intercettazioni dei colloqui) emergeva un'adesione morale e comportamenti tali da creare un grave quadro indiziario e una apparenza di contiguità al sodalizio (offerta di fungere da tramite, raccolta di denaro a beneficio del congiunto). La valutazione della colpa grave è stata considerata correttamente svolta con un esame ex ante degli elementi disponibili; pertanto il diritto alla riparazione è escluso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 379 cod. pen.

    Riferito come norma ipoteticamente violata (favoreggiamento) con riguardo alla raccolta di denaro in favore del congiunto detenuto; la trasmissione degli atti alla Procura per questa fattispecie è stata valutata come elemento indicativo della partecipazione o del contributo alla contiguità criminale

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma la cui violazione si lamentava, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e non viziata

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso (contestazione di violazione), senza che la Corte ne abbia ravvisato un'applicazione erronea o motivazione insufficiente nel provvedimento impugnato

  • art. 646 cod. proc. pen.

    Citato nell'impugnazione; la Corte ha invece confermato l'autonomia della valutazione in sede di riparazione e l'adeguatezza della motivazione della Corte territoriale

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'iter logico-giuridico e la motivazione fossero invece congrui e sufficienti

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere negata anche se il soggetto è poi assolto, quando il suo comportamento abbia contribuito a creare "ex ante" un grave quadro indiziario tale da giustificare la misura cautelare.
  • Il giudice della riparazione effettua una valutazione autonoma ed ex ante degli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare: non si replica il giudizio di responsabilità penale, ma si verifica se la condotta del detenuto abbia dato origine alla apparenza della configurabilità del reato.
  • Comportamenti quali adesione morale a valori criminali emersi in colloqui, offerta di fungere da tramite per comunicazioni con i correi o la raccolta di denaro riconducibile a proventi illeciti possono integrare colpa grave o una contiguità al sodalizio idonea a escludere l'indennizzo.
  • La trasmissione di atti alla Procura per reati correlati (es. favoreggiamento) costituisce elemento rafforzativo della valutazione negativa sul diritto alla riparazione, anche se poi non vi sia iscrizione formale o condanna definitiva per quei reati.
  • Per contrastare efficacemente un diniego di riparazione occorre dimostrare in modo puntuale l'assenza di comportamenti idonei a creare l'apparenza di colpevolezza (contestualizzare i colloqui, dimostrare finalità estranee all'attività del sodalizio, provare che le relazioni erano doverose o inevitabili per rapporti familiari)

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