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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12116/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria di reintegrazione proposta per ottenere la restituzione del possesso di una rampa/scalinata e di un ballatoio indicati come comuni, rispetto ai quali una proprietaria del piano superiore aveva installato un cancello alla base, senza consegnare le chiavi, impedendone l'uso. In primo grado la domanda fu respinta; in appello la decisione fu riformata con ordine di reintegrazione, rimozione del cancello o consegna delle chiavi e condanna alle spese. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita mutatio libelli, sostenendo che in appello la controparte avrebbe trasformato una domanda possessoria in petitoria, valorizzando la condominialità della scala e la proprietà comune; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, per avere la Corte territoriale deciso sulla base di una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella del primo giudice, in assenza di specifica impugnazione sul punto; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere i giudici considerato provati fatti contestati, in particolare la natura condominiale dell'edificio e la comunione della scalinata, nonostante l'assenza di prova del titolo e del requisito di comunione; 4) violazione degli artt. 2697, 2729 e 1168 c.c. per avere ritenuto presunta la comunione/condominialità e, in via conseguente, provato in re ipsa il possesso, esonerando la controparte dall'onere di dimostrarlo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che non vi era mutamento della domanda, perché sia in primo grado sia in appello era stata richiesta la reintegrazione nel possesso di beni indicati come comuni; ha precisato che il giudice può dare diversa qualificazione giuridica ai fatti senza violare l'art. 112 c.p.c., purché non muti il bene della vita richiesto; ha escluso la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., osservando che i motivi miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo sulla struttura dell'edificio e sulla comunione della scala, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte e quattro le censure. Ha escluso la novità della domanda e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la domanda era sempre rimasta possessoria e che la qualificazione "condominiale" del bene serviva solo a corroborare la prova del possesso. Ha inoltre affermato che le doglianze su art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 2729 c.c. non denunciavano veri errori di diritto, ma tendevano a sollecitare una nuova valutazione delle prove e delle presunzioni, non consentita in cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di domande nuove in appello opera solo quando la pretesa sia obiettivamente diversa, con mutamento del petitum o della causa petendi; non c'è mutatio libelli se resta invariato il diritto azionato e si introduce solo un diverso presidio normativo o una diversa qualificazione dei medesimi fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato quando il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato o decide su questioni estranee al thema decidendum; non lo viola la diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti, se resta immutata la domanda sostanziale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice si basi su prove non introdotte dalle parti, disattenda prove legali o affermi di non dover osservare la regola di valutazione delle prove; non è denunciabile sotto tale profilo la mera diversa apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non quando la censura investe l'esito della valutazione delle prove e l'erronea ritenuta dimostrazione del fatto onerato.

  • art. 2729 c.c.

    Il vizio di legittimità è configurabile solo se il giudice fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o ammetta presunzioni non conformi alla norma; non è deducibile quando si contesti soltanto la diversa inferenza probabilistica o la ricostruzione dei fatti.

  • art. 1168 c.c.

    Nel giudizio possessorio la tutela di reintegrazione presuppone la prova del possesso leso; il titolo di proprietà può essere valutato solo come elemento probatorio del possesso, non come fonte della domanda petitoria.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice può attribuire ai fatti e ai rapporti una diversa qualificazione giuridica secondo iura novit curia, purché non alteri il bene della vita richiesto e non incida su giudicati formatisi sulla qualificazione non impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio possessori o, la deduzione di un titolo proprietario o di una qualificazione condominiale del bene non trasforma di per sé la domanda in petitoria: se il bene della vita richiesto resta la reintegrazione nel possesso del medesimo bene, non vi è mutatio libelli.
  • La diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti è consentita al giudice anche in appello, purché non comporti attribuzione di un bene diverso da quello richiesto e non introduca un nuovo fatto costitutivo della pretesa.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; in cassazione è deducibile solo un errore nell'utilizzo di prove non introdotte o nell'allocazione dell'onere probatorio.
  • La censura sulla presunzione semplice è ammissibile solo se si allega la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza del fatto noto posto a base dell'inferenza; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa degli elementi di causa.
  • Nel possessorio il titolo di acquisto o il diritto dominicale possono assumere rilievo soltanto come elementi di colore della situazione di fatto e di prova del possesso, non come fonte di una domanda di accertamento petitorio.
  • Le doglianze che sollecitano una nuova lettura degli accertamenti di merito sono inammissibili in cassazione, poiché il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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