Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità. Nel primo motivo di appello si contestava che la contravvenzione ex art. 707 c.p. (possesso di strumenti atti allo scasso) dovesse ritenersi assorbita nel delitto di tentato furto aggravato (perché l'imputato era stato colto mentre forzava il lucchetto di una bicicletta e trovato in possesso di arnesi). Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello aveva ritenuto i motivi aspecifici sostenendo che la richiesta era avanzata per la prima volta in appello e che la difesa non avrebbe confutato la motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla contravvenzione (capo 3), perché estinta per prescrizione, ed ha eliminato la pena accessoria di continuazione di mesi due di reclusione (ex art. 81, comma 2 c.p.). Ha inoltre annullato senza rinvio il resto del provvedimento impugnato e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio di merito sul delitto di tentato furto aggravato (capo 2). La Corte ha ritenuto che l'appello fosse sufficientemente specifico nel censurare la motivazione di primo grado, che non chiariva se e come gli strumenti fossero stati effettivamente impiegati per l'effrazione. Sul punto della prescrizione, la Corte ha analizzato l'applicazione delle sospensioni ex art. 159 c.p. (testo introdotto dalla legge n.103/2017) e ha concluso che il termine di prescrizione è spirato l'8 ottobre 2024 per la contravvenzione contestata al capo 3.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione
La Corte interpreta il nuovo comma come collegato specificamente al requisito della 'specificità' (intrinseca ed estrinseca) e non come criterio per valutare l'infondatezza dei motivi: l'inammissibilità opera solo se manca la critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata.
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'art. 544 per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'art. 544 per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità
La Corte spiega che i periodi di sospensione previsti sono computati, ma perdono la loro efficacia sospensiva quando la sentenza di grado successivo proscioglie o annulla la condanna in ordine alla responsabilità: in tal caso il termine di prescrizione torna a contrarsi e può essere spirato.
Norma contestata (possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli): la Corte ha trattato la vicenda come contravvenzione il cui termine di prescrizione deve essere valutato applicando le regole di sospensione e gli effetti dell'annullamento dell'impugnazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha riformulato l'art. 581 c.p.p. (introducendo il comma 1-bis) codificando il requisito di specificità 'estrinseca' e innalzando l'asticella formale dell'atto d'impugnazione.
Ha modificato la disciplina della sospensione della prescrizione (art. 159 c.p.) applicabile ai fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la Corte ha utilizzato tale quadro normativo per il calcolo della prescrizione nel caso concreto.
Norma che disciplina la continuazione delle pene; la Corte ha eliminato la pena relativa alla contravvenzione estinta per prescrizione ai sensi di questo articolo.
Riferimento operativo per i termini di deposito della sentenza cui l'art. 159 seconda comma collega la sospensione della prescrizione.
Massime di principio
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità riguarda la mancanza di una critica puntuale e corrispondente alle ragioni della decisione impugnata; non si deve confondere con l'infondatezza dei motivi: un motivo argomentato anche se destinato a essere ritenuto infondato non è inammissibile per aspecificità.
- Il nuovo comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p. richiede che ogni richiesta indichi in forma puntuale i rilievi critici rispetto ai capi e ai punti della decisione impugnata: nell'impugnazione penale è quindi essenziale collegare le doglianze alle specifiche parti della motivazione di primo grado.
- Se la motivazione di primo grado è sintetica o non chiarisce elementi fattuali (ad es. l'uso concreto di strumenti nello scasso), l'appello che evidenzi tale carenza è da considerarsi specifico e ammissibile perché sollecita il sindacato di merito sulla motivazione stessa.
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello ha effetti pratici sul decorso dei termini di prescrizione (equiparata a conferma della condanna quanto a sospensione/interruzione dei termini); tuttavia, se successivamente la Cassazione annulla quel provvedimento, i periodi di sospensione non costituiscono più un saldo indefettibile e il termine di prescrizione può ritenersi già spirato.
- Nella valutazione preventiva del rischio di prescrizione conviene: a) calcolare con attenzione i termini temporali e gli eventuali periodi di sospensione/ interruzione applicabili al fatto; b) se necessario, dedurre nell'atto di impugnazione anche questioni processuali che impediscano una dichiarazione sommaria di inammissibilità; c) preparare l'appello in modo che i rilievi critici siano puntualmente collegati ai capi e punti della sentenza impugnata.
- Il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile un motivo quando questo contesta direttamente la motivazione della sentenza di primo grado; la pronuncia di inammissibilità è legittima solo se manca ogni specificità sostanziale (intrinseca o estrinseca).
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