Cassazione Penale, Sentenza n. 12732/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di evasione (capi B) e C)) e l'estinzione per remissione di querela del furto (capo A)). Primo motivo: violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: si sostiene che il capo d'imputazione parlava del semplice allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, mentre la condanna sarebbe avvenuta per essersi allontanati con finalita di compiere un delitto; i difensori affermano che gli imputati si erano allontanati in orari autorizzati dal magistrato di sorveglianza. Secondo motivo: violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione all'art. 47-ter L. n. 354/1975, travisamento della prova e mancanza di motivazione rispetto alla contestazione del furto; si deduce che i testi non avevano assistito al fatto, che le videoregistrazioni non erano state visionate o non erano identificative, che il rinvenimento di beni presso l'abitazione della convivente non provava la provenienza dai furti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che non sussista violazione del principio di correlazione: non vi e mutamento sostanziale del fatto contestato e la fattispecie accertata (allontanamento dall'abitazione autorizzato con finalita illecite, cioe sottrazione di prodotti al supermercato) rientra nel perimetro della contestazione; l'autorizzazione ad allontanarsi non copre comportamenti illeciti commessi nella fascia oraria autorizzata. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la istanza di rinnovata valutazione delle prove: la sentenza di merito ha adeguatamente considerato le videoriprese, il riconoscimento operato da un militare e il ritrovamento presso l'abitazione della convivente di prodotti corrispondenti per tipologia e quantita a quelli sottratti; pertanto la ricostruzione probatoria non e travisata. Sono confermate le condanne per evasione pronunciate in primo grado, il furto resta dichiarato estinto per remissione di querela, e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento all'aggravante o alle circostanze rilevanti ai fini della determinazione della pena; nel ricorso era invocata in rapporto alla valutazione delle circostanze relative al reato di furto, ma la Corte non ha ritenuto che fosse stata travisata la prova tale da configurare rilevanza della norma in senso favorevole ai ricorrenti
Norma dell'ordinamento penitenziario relativa alle prescrizioni degli arresti domiciliari e alle autorizzazioni ad allontanarsi; la Corte interpreta che la violazione delle prescrizioni o l'uso dell'autorizzazione per fini illeciti integra il reato di evasione
Principio di correlazione tra accusa e sentenza (giurisprudenza: Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli)
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010
La contestazione va valutata non solo dal contenuto formale del capo d'imputazione ma con riferimento all'intero materiale processuale conoscibile dall'imputato; non sussiste violazione quando il fatto accertato non sia eterogeneo o sostanzialmente incompatibile rispetto a quanto contestato
Giurisprudenza di merito citata (Sez. 6, n. 47273 del 05/11/2015; Sez. 6, n. 6693 del 28/01/2015)
Sez. 6, n. 47273 del 05/11/2015; Sez. 6, n. 6693 del 28/01/2015
Giurisprudenza che conferma il principio per cui l'autorizzazione ad allontanarsi non copre condotte estranee e non strumentali allo scopo autorizzato; qualsiasi violazione delle prescrizioni del regime detentivo puo integrare il reato di evasione
Massime di principio
- L'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione in regime di detenzione domiciliare copre soltanto gli atti strettamente coerenti e strumentali allo scopo autorizzato; comportamenti illeciti commessi durante la fascia oraria autorizzata possono configurare evasione
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non e violato se il fatto accertato rientra nei termini conoscibili dall'imputato tramite il fascicolo o gli atti di impugnazione e non costituisce un fatto sostanzialmente eterogeneo o imprevedibile rispetto alla contestazione
- In sede di legittimita la Corte non procede a un rinnovato apprezzamento delle prove salvo palese vizio logico o contraddittorio nella motivazione; videoriprese nitide, riconoscimento e rinvenimento di beni corrispondenti possono formare una base probatoria solida anche se manca un segno di riconoscimento esclusivo
- Il rinvenimento, presso terzi o conviventi, di beni corrispondenti per tipologia e quantita a quelli sottratti costituisce elemento di prova circostanziale rilevante se collegato ad altri elementi (riprese video, presenza degli imputati nei luoghi al momento del fatto, riconoscimenti)
- Chi impugna in Cassazione in genere deve dimostrare errori di diritto o vizi manifesti di motivazione; il tentativo di ottenere una diversa valutazione delle prove, senza indicare profili di illogicita o contraddittorieta manifesta, e di regola inammissibile
- La pronuncia di inammissibilita puo comportare condanna alle spese processuali e all'oblazione a favore della cassa delle ammende
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