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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42193/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti degli imputati per il reato previsto dagli artt.110, 624 e 625 nn.2 e 7 c.p., avendo escluso una delle aggravanti (art.625 n.7 c.p.) e dichiarato il reato estinto per prescrizione. Il ricorso di legittimità deduceva errata applicazione di norme (artt.157, 158, 161 e 625 c.p.) e sosteneva che la sottrazione di energia fosse riconducibile al furto di cose destinate a pubblico servizio, con la conseguenza che entrambe le aggravanti dovevano ritenersi sussistenti e quindi non sarebbe intervenuta la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che il motivo si fondasse su un presupposto di fatto manifestamente errato: la sottrazione di energia era avvenuta mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale e quindi riferibile alla disponibilità del condominio, non al gestore del pubblico servizio. Inoltre la Corte ha richiamato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art.521 c.p.p.), escludendo la possibilità di riformulare la qualificazione del fatto in sede di legittimità in modo non coerente con l'imputazione. Di conseguenza il provvedimento impugnato resta efficace (dichiarazione di non doversi procedere e statuizione sulla prescrizione) e il ricorso viene respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art.110 cod.pen.

    Articolo richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; presente nel capo di imputazione e richiamato nella motivazione senza rilievo decisivo sul punto controverso.

  • art.624 cod.pen.

    Norma sul furto, richiamata nella qualificazione del reato contestato; la Corte ha valutato che il fatto era stato qualificato come sottrazione di una "res" nella disponibilità del condominio.

  • art.625 nn.2 e 7 cod.pen.

    Aggravanti contestate: n.2 (uso di mezzi fraudolenti) ritenuta sussistente; n.7 (reato commesso su cose destinate a pubblico servizio / pubblica fede) esclusa dalla Corte territoriale in relazione alla collocazione del contatore e alla disponibilità della res.

  • art.157 cod.pen.

    Richiamato nel ricorso come possibile riferimento normativo (sulla disciplina della disponibilità della cosa o correlati), ma la Corte ha ritenuto che l'argomentazione del ricorrente non superasse il vizio di fatto.

  • art.158 cod.pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la sentenza di legittimità non ha ritenuto fondata la diversa ricostruzione fattuale che giustificherebbe l'applicazione di tale norma.

  • art.161 cod.pen.

    Richiamato dal ricorrente nella deduzione di errata applicazione normativa; la Corte ha invece escluso il presupposto fattuale necessario per tale applicazione.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

    Norme che individuano i motivi di cassazione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché fondato su un presupposto di fatto palesemente errato, rendendo il motivo manifestamente infondato.

  • art.521 cod.proc.pen.

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiamato dalla Corte: non è consentita una riqualificazione della fattispecie in sede di legittimità che non sia coerente con ciò che è stato contestato nell'atto di esercizio dell'azione penale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2, comma 1, lett.i) e art.85)

    Riferimento alla modifica (responsabilità per furto di energia diventata perseguibile a querela) e alla disciplina transitoria; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'inammissibilità del ricorso, richiamando che l'inammissibilità impedisce l'applicazione della disciplina transitoria in sede di impugnazione.

Massime di principio

  • Perché si configuri l'aggravante dell'art.625 n.7 (furto su cose destinate a pubblico servizio) è necessario che la sottrazione sia diretta rispetto alla cosa nella disponibilità del pubblico servizio (es.: allaccio ante contatore o sottrazione al punto di consegna del gestore); un allaccio a valle del contatore condominiale integra invece una sottrazione della cosa nella disponibilità del condominio.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una riqualificazione dei fatti in modo difforme dall'imputazione originaria: la sentenza deve rimanere correlata a quanto contestato dall'atto di accusa (art.521 c.p.p.).
  • Un motivo di cassazione fondato su un presupposto di fatto palesemente errato è manifestamente infondato e rende il ricorso inammissibile ai sensi delle norme sui motivi di cassazione.
  • Se l'aggravante decisiva per impedire la prescrizione non è stata contestata in modo coerente nell'atto di esercizio dell'azione penale, non può essere validamente ravvisata in sede di impugnazione; occorre verificare sempre la corrispondenza tra fatto contestato e qualificazione giuridica invocata.
  • La modifica normativa che rende alcuni reati perseguibili a querela richiede attenzione ai termini e alla disciplina transitoria: tuttavia, questioni procedurali nuove non possono essere utilizzate a supporto di un ricorso se quest'ultimo è inammissibile per vizi formali o di merito manifesti.

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