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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09178/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società comodante per il pagamento dell'equivalente economico di beni mobili concessi in comodato e non restituiti. L'ingiunta propone opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza per materia e per territorio del Giudice di pace e la nullità di alcune clausole sulla competenza territoriale, oltre a contestare il credito nel merito. Il Giudice di pace declina la competenza ritenendo la lite riconducibile alla materia locatizia e indica altro ufficio giudiziario come competente. La società opposta/appellante censura tale decisione; il Tribunale di Forlì, anziché decidere l'appello come giudice del gravame, ritiene di dover sollevare d'ufficio regolamento di competenza, assumendo che l'art. 447-bis c.p.c. non si applichi ai beni mobili e che la competenza spetti al Giudice di pace per valore e territorio. La Corte di cassazione è chiamata a verificare se il Tribunale potesse promuovere d'ufficio il regolamento dopo essere stato adito con appello, in una controversia originata da una declinatoria di competenza del Giudice di pace.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Rileva che il Tribunale era stato legittimamente investito della potestas iudicandi con l'appello, unico mezzo esperibile per censurare la declinatoria del Giudice di pace, e che quindi non poteva elevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., riservato al diverso caso del giudice adito in riassunzione dopo una declinatoria. Poiché il Tribunale avrebbe dovuto decidere l'appello e, se del caso, riformare la declinatoria dichiarando la competenza del Giudice di pace e assegnando termine per la riassunzione, l'iniziativa officiosa è stata ritenuta abnorme. L'inammissibilità del conflitto impedisce ogni esame della dichiarazione di incompetenza formulata dal Tribunale e comporta la restituzione degli atti al Tribunale, affinché decida l'appello nello stato processuale anteriore all'illegittimo regolamento; resta anche caducata la statuizione sulle spese adottata con l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    La norma viene richiamata per escluderne l'applicabilità alle controversie relative al comodato di beni mobili, essendo riferita alle controversie in materia di locazione e comodato di immobili urbani.

  • art. 46 c.p.c.

    Viene indicato come norma che preclude nei giudizi davanti al Giudice di pace l'applicazione delle disposizioni sul regolamento di competenza su istanza di parte, con la conseguenza che l'impugnazione della declinatoria va proposta con appello.

  • art. 45 c.p.c.

    È richiamato come base del regolamento di competenza d'ufficio, ma la Corte afferma che opera solo nel diverso caso del giudice adito in riassunzione dopo una declinatoria, non quando il giudice sia investito dell'appello.

  • art. 7 c.p.c.

    È evocato dal Tribunale per sostenere la competenza per valore del Giudice di pace in ragione dell'importo della pretesa monitoria.

  • art. 1182, commi 1 e 3, c.c.

    È richiamato per fondare la competenza territoriale presso il domicilio del creditore, in relazione all'obbligazione pecuniaria azionata.

  • art. 50 c.p.c.

    La Corte ne fa applicazione analogica per disporre la restituzione degli atti al Tribunale, escludendo che l'inammissibilità del regolamento imponga un onere di riassunzione alle parti quando l'iniziativa è stata assunta d'ufficio dal giudice.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione camerale del regolamento.

Massime di principio

  • Quando contro una declinatoria di competenza del Giudice di pace è esperito l'appello, il giudice dell'impugnazione è investito della potestas iudicandi e deve decidere il gravame; non può sostituire l'appello con un regolamento di competenza d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.
  • Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo nel caso in cui il giudice successivamente adito in riassunzione dopo una declinatoria ritenga a sua volta di non essere incompetente; se il giudice è invece quello dell'appello, l'istituto non è utilizzabile.
  • Se il giudice di appello ritiene erronea la declinatoria del primo giudice, deve riformarla dichiarando la competenza del giudice originariamente adito e fissando il termine per la riassunzione, senza elevare conflitto di competenza.
  • La declaratoria di inammissibilità del conflitto proposto d'ufficio determina la restituzione degli atti al giudice che ha promosso il regolamento, affinché prosegua il giudizio nella fase e nello stato in cui si trovava prima dell'iniziativa illegittima.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaComodatoImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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