Cassazione Civile, Ordinanza n. 21808/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio relativo a un incentivo all'esodo previsto da una legge regionale, calcolato dalla corte territoriale includendo nella base di calcolo anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato l'ente a pagare al lavoratore la differenza tra quanto spettante secondo tale criterio e quanto effettivamente corrisposto in base a un contratto di risoluzione consensuale del 31 dicembre 2008. L'ente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato un verbale di transazione sottoscritto il 13 luglio 2021 e hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha precisato che, in tale evenienza, la sentenza impugnata perde automaticamente efficacia per effetto dell'accordo negoziale tra le parti, senza che si configuri una pronuncia di cassazione in senso tecnico né un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio non opera quando il giudizio si definisce con cessazione della materia del contendere per accordo delle parti.
Norme richiamate
richiamato per escludere che la fattispecie possa essere inquadrata nelle tipologie decisorie previste dalla norma in caso di accordo tra le parti
richiamato per affermare che la cessazione della materia del contendere non rientra tra le decisioni tipizzate dalla disposizione
richiamato per escludere che, a seguito dell'accordo transattivo, la Corte debba pronunciare nei modi previsti dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato perché il giudizio non si è concluso con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso
legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata quale fonte di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamata come base normativa dell'incentivo all'esodo oggetto della pretesa sostanziale
contratto di risoluzione consensuale del 31.12.2008
richiamato come titolo in base al quale era stato corrisposto l'importo originariamente contestato
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono consensualmente la controversia e chiedono congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte deve prenderne atto senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- L'accordo transattivo sopravvenuto determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti hanno affidato alla regolazione negoziale la disciplina definitiva della lite.
- La cessazione della materia del contendere non va qualificata come cassazione della sentenza impugnata né come inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ma come presa d'atto dell'assenza di interesse attuale alla decisione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere derivante da accordo tra le parti, poiché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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