Cassazione Civile, Sentenza n. 33159/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la declaratoria di nullità parziale di clausole di contratti di conto corrente (capitalizzazione degli interessi - anatocismo, determinazione del saggio ultralegale, commissione di massimo scoperto) e la ripetizione delle somme indebitamente pagate. In primo grado il tribunale accolse le domande; la Corte d'appello riformò ritenendo che la mancata produzione dei contratti rendeva impossibile verificare il contenuto delle clausole e quindi giustificava il rigetto delle domande. La ricorrente impugnò in Cassazione deducendo molteplici vizi di diritto e di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ma ha accolto parzialmente i motivi terzo e sesto. Ha cassato la sentenza d'appello limitatamente alla parte relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo), ritenendo che tale pratica illegittima può essere dimostrata anche senza la produzione del contratto, mediante gli estratti conto e una c.t.u. che ricostruisca l'andamento contabile. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio indicato. Sono state confermate le regole sul riparto dell'onere della prova (in particolare l'onere della prova della nullità delle clausole permane a carico del correntista) e l'irrilevanza, ai fini di inammissibilità, della mancanza di attestazione di conformità sulla copia PEC della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Stabilisce l'onere della prova: il soggetto che deduce un fatto deve provearlo. La Corte lo applica affermando che il correntista che agisce per nullità deve in linea di principio provare il contenuto delle clausole (es. producendo il contratto).
art. 119 T.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
Riguarda il diritto del cliente ad ottenere documentazione bancaria; la Corte chiarisce che il diritto di ottenere copia della documentazione per gli ultimi dieci anni non può essere soddisfatto in sede di c.t.u. se il cliente non ha previamente richiesto tali documenti alla banca e quest'ultima non ha rifiutato ingiustificatamente.
Prevede l'obbligo per l'appellante di inserire la sentenza impugnata nel fascicolo d'appello; la Corte osserva che la mancanza di attestazione di conformità sulla copia PEC non comporta l'improcedibilità dell'appello.
Norma collegata al giudizio di cassazione; la Corte distingue le regole di ammissibilità e documentazione tra grado d'appello e cassazione.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Regole sulla valutazione della prova e sugli argomenti di prova; la Corte ricorda che la valutazione del comportamento processuale della parte per supplire alla mancanza di documenti è questione di merito non sindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale specifico.
Regola l'ordine di esibizione dei documenti; la Corte conferma che l'istanza di esibizione giudiziale richiede il rispetto dei presupposti dell'art. 210 (documenti in possesso della controparte e rilevanza), non è sempre automatica.
Massime di principio
- In azioni di nullità parziale di clausole contrattuali bancarie l'onere di provare il contenuto e la nullità delle clausole grava, di norma, sul correntista (art. 2697 c.c.).
- La mancata produzione del contratto può impedire l'accertamento della nullità delle clausole quando la decisione richiede l'esame del contenuto negoziale; tuttavia, non sempre la produzione del contratto è indispensabile: se la domanda riguarda la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) questa può essere dimostrata tramite estratti conto e c.t.u. che ricostruisca l'andamento contabile.
- Il diritto del cliente a ottenere documentazione (art. 119 T.u.b.) richiede normalmente la preventiva richiesta alla banca; l'istanza di esibizione in giudizio è ammessa solo se sussistono i presupposti dell'art. 210 c.p.c. e la banca non ha adempiuto senza giustificazione.
- La valutazione del comportamento processuale e delle prove sostitutive (presunzioni, argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.) è una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia specificamente viziata.
- Questioni formali relative alla documentazione notificata via PEC (es. assenza di attestazione di conformità) non comportano automaticamente inammissibilità o improcedibilità dell'appello; la rilevanza dipende dal grado e dalla normativa applicabile.
Testo integrale
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