Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3850/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. I 9 luglio 2025 n.807, che ha respinto il ricorso n. 1121/2024 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti: a) della deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna 2 settembre 2024 n.1774, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 296 del 25 settembre 2024, recante diniego di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico - PAUR comprensivo del provvedimento di valutazione impatto ambientale- VIA relativo al progetto di un impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi localizzato in Comune di Dozza, via Emilia 183, di cui alla domanda presentata il 14 febbraio 2024 dalla CFG Ambiente S.r.l.; b) della deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna 29 luglio 2024 n.1724, pubblicata sul sito della Regione il 22 agosto 2024, concernente l’applicabilità dell’art. 8 comma 2 del vigente Piano di tutela delle acque, nella parte in cui stabilisce di non procedere all’approvazione della Variante alla cartografia delle zone di protezione delle acque sotterranee e conseguentemente delle tutele correlate, come richiesto nell’ambito del procedimento autorizzatorio relativo all’impianto predetto, rimandando la revisione delle stesse alle valutazioni che più compiutamente potranno essere svolte in sede di adozione del Piano di tutela delle acque- PTA 2030; c) dei verbali della conferenza di servizi istruttoria e decisoria finalizzate al rilascio del PAUR per l’impianto in questione; d) di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti; e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202507693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro il diniego del PAUR, comprensivo di VIA, e contro il diniego della variante cartografica al Piano di tutela delle acque

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il diniego regionale del PAUR relativo alla realizzazione di un impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti non pericolosi, nonché la deliberazione con cui la Regione aveva rifiutato di approvare la modifica della cartografia del Piano di tutela delle acque, rinviando la revisione al futuro PTA 2030. L'appello deduceva error in iudicando, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, incompetenza della Giunta regionale e violazione delle regole di conclusione del procedimento PAUR. La questione centrale consisteva nella qualificazione della richiesta della società: secondo l'appellante, si trattava della mera correzione di un errore cartografico, poiché l'area non sarebbe stata realmente un terrazzo alluvionale; secondo l'amministrazione, si trattava invece di una variante sostanziale al PTA. La società contestava inoltre il rinvio della decisione al PTA 2030, la motivazione della deliberazione regionale, la violazione del contraddittorio e l'assenza del preavviso di rigetto, nonché la competenza della Giunta regionale e il corretto svolgimento della conferenza di servizi. In appello era stata anche chiesta una verificazione ed era stata prodotta una relazione geomorfologica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di verificazione, ritenendola esplorativa e non necessaria, e ha dichiarato inammissibile la produzione in appello della relazione geomorfologica perché tardiva e in violazione del divieto di nova ex art. 104, comma 2, c.p.a., non ricorrendo le deroghe dell'impossibilità di produzione in primo grado o dell'indispensabilità. Nel merito, ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha qualificato la richiesta di deperimetrazione di circa 14.000 mq di area classificata dal PTA come terrazzo alluvionale non come correzione automatica di un errore materiale, ma come modifica cartografica implicante una rivalutazione amministrativa e quindi riconducibile alla disciplina delle varianti al PTA. La modifica non era evidente né ricavabile automaticamente dal contesto dell'atto. La Giunta regionale era pertanto competente a pronunciarsi sulla variante e legittimamente aveva deciso di non approvarla, rinviando la revisione complessiva delle norme e delle cartografie al PTA 2030; la motivazione della deliberazione è stata ritenuta sufficiente e chiaramente desumibile dal suo contenuto. È stata respinta anche la censura sul contraddittorio: quanto al preavviso di rigetto, nei procedimenti di VIA e nei procedimenti autorizzatori unici che la comprendono non si applica l'art. 10-bis l. 241/1990, in forza dell'art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006; quanto alla partecipazione, la società era stata convocata e aveva partecipato a tutte le sedute della conferenza di servizi, inclusa quella conclusiva. Il riferimento a un parere favorevole precedente riguardava la bozza di AIA e non l'intero procedimento, mentre non risultava provato il sopralluogo asseritamente favorevole. Le spese sono state poste a carico dell'appellante nei confronti della Regione e del Comune, liquidate in euro 6.000 per ciascuno, oltre accessori; sono state compensate nei confronti del Comitato interveniente.

Norme richiamate

  • art. 121 d.lgs. 152/2006

    Il Piano di tutela delle acque è qualificato come strumento di pianificazione regionale.

  • art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006

    Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Nei procedimenti di VIA e nei procedimenti autorizzatori unici che la comprendono non è necessario il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La relativa applicazione è esclusa nei procedimenti di VIA e nei procedimenti autorizzatori unici ricadenti nell'art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    In appello è vietata la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado o che il collegio li ritenga indispensabili.

  • art. 63, comma 4, c.p.a.

    La verificazione può essere disposta quando siano necessari specifici accertamenti tecnici; non può essere utilizzata per supplire a carenze probatorie o con finalità esplorative.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio di ragionevole durata del processo impone anche alle parti un dovere di cooperazione e impedisce l'utilizzo esplorativo degli strumenti istruttori.

  • art. 8, comma 2, Norme del Piano di tutela delle acque dell'Emilia-Romagna

    Il PTA è modificato attraverso varianti o modifiche e integrazioni secondo le seguenti disposizioni: ... le modifiche e le integrazioni agli elaborati cartografici o alle disposizioni normative del PTA ... conseguenti ad approfondimenti conoscitivi sono approvate con provvedimento della Giunta regionale.

    Le modifiche cartografiche conseguenti ad approfondimenti conoscitivi, quando non costituiscono una correzione automatica di un errore materiale, rientrano nella disciplina delle varianti e sono approvate dalla Giunta regionale.

  • art. 19, comma 3, l.r. Emilia-Romagna n. 4/2018

    La partecipazione del proponente al procedimento PAUR si realizza anche attraverso la convocazione e la partecipazione alla conferenza di servizi.

  • art. 21 l.r. Emilia-Romagna n. 4/2018

    Il PAUR può costituire variante agli strumenti di pianificazione, previo assenso dell'amministrazione titolare del piano.

Massime di principio

  • La modifica della cartografia di uno strumento di pianificazione non può essere qualificata come mera correzione di errore materiale quando comporta la deperimetrazione significativa di un'area tutelata e richiede una rivalutazione dell'amministrazione circa la fondatezza e gli effetti della rappresentazione vigente.
  • La correzione di un errore materiale in uno strumento pianificatorio è ammissibile senza una nuova valutazione discrezionale soltanto quando l'imperfezione descrittiva sia evidente, percepibile dal contesto dell'atto e correggibile in modo pressoché automatico.
  • Nei procedimenti di VIA e nei procedimenti autorizzatori unici nei quali la VIA è ricompresa non trova applicazione il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, in quanto il legislatore ha previsto forme rafforzate di partecipazione procedimentale.
  • L'istanza di verificazione non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie della parte né avere carattere esplorativo; deve essere respinta quando non siano indicati elementi specifici che ne rendano necessaria l'acquisizione.
  • In appello è inammissibile la produzione di documenti nuovi se la parte non dimostra l'impossibilità di produrli in primo grado e il documento non è indispensabile ai fini della decisione.
  • La partecipazione del proponente a tutte le sedute della conferenza di servizi, compresa quella conclusiva, esclude la violazione del contraddittorio quando la contestazione riguarda profili esaminati nell'ambito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAcque e demanio idricoConferenza di serviziIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.