Cassazione Penale, Sentenza n. 50104/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di norme in materia di sospensione condizionale della pena (art. 60 d.lgs. n. 274/2000) e per reformatio in peius a causa della mancata estensione del beneficio anche alla pena pecuniaria; successivo deposito di nuovi motivi con verbali di remissione della querela che rendono improcedibile il reato di lesioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni (capo A) perché estinto per accettazione della remissione di querela, con condanna della querelata alle spese. Ha inoltre annullato senza rinvio la parte della decisione che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale con riferimento alla pena pecuniaria: la multa complessiva è stata rideterminata in euro 800,00 quale pena pecuniaria relativa al reato residuo (furto con strappo) e tale somma è stata inclusa nel beneficio della sospensione condizionale; la pena detentiva di 2 anni è stata confermata. La condanna per il furto con strappo (art. 624-bis) resta definitiva e procedibile d'ufficio.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di lesioni personali; nella specie il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela.
Furto con strappo, reato procedibile d'ufficio; la relativa condanna è rimasta definitiva nonostante la remissione della querela relativa al reato connesso.
Preclusione assoluta della concessione della sospensione condizionale della pena per i reati di competenza del giudice di pace quando siano giudicati dal giudice superiore per prorogatio iurisdictionis; la norma non si applica quando la competenza del giudice superiore deriva dalla connessione con altri reati, perché in tal caso il beneficio deve riguardare l'intera pronuncia.
d.lgs. n. 274/2000, artt. 63 e 64
Art. 64 disciplina i casi di prorogatio iurisdictionis; art. 63 richiama disposizioni del Titolo II per i casi in cui il giudice superiore esercita la giurisdizione. La Corte richiama questi articoli per distinguere i casi di prorogatio da quelli di connessione.
Prevede la causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto; la giurisprudenza ha collegato l'applicazione di tale causa ai casi in cui il reato di competenza del giudice di pace sia attratto per connessione.
Riferimento giurisprudenziale: se applicabile al reato attraente, la causa di non punibilità per particolare tenuità può operare per tutti i reati giudicati connessi.
Norma procedurale che consente alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio, di rideterminare la pena pecuniaria come fatto nel provvedimento in esame.
Massime di principio
- Se la parte civile o il querelante remette la querela e la remissione è accettata, il reato perseguibile a querela si estingue e la condanna relativa va annullata senza rinvio.
- Quando un reato di competenza del giudice di pace è giudicato dal giudice superiore per mera prorogatio iurisdictionis, l'art. 60 d.lgs. 274/2000 impedisce la concessione della sospensione condizionale; viceversa se la cognizione è determinata da connessione, il beneficio deve poter riguardare l'intera pronuncia.
- Non è ammissibile una soluzione ibrida che mantenga la sospensione condizionale per la pena detentiva ma renda esecutiva la pena pecuniaria relativa allo stesso processo: ciò viola il principio di legalità delle pene e può essere cassato.
- Il furto con strappo (art. 624-bis) resta procedibile d'ufficio anche se il reato connesso perseguibile a querela si estingue; pertanto la condanna per il reato procedibile d'ufficio può rimanere definitiva.
- In caso di estinzione per remissione di parte della contestazione, il calcolo delle sanzioni va ricomposto scorporando la quota relativa al reato estinto e ripristinando la pena originaria riferibile al reato residuo, estendendo ad essa eventuali benefici già concessi dal primo giudice.
- È utile, in sede difensiva, depositare tempestivamente documentazione (verbali di remissione della querela) e segnalare al giudice d'appello l'erronea applicazione dell'art. 60 o il divieto di reformatio in peius qualora il trattamento sanzionatorio risulti peggiorato rispetto al primo grado.
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