Cassazione Civile, Ordinanza n. 13371/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trasportatore)
La controversia
Una società di autotrasporto aveva proposto opposizione tardiva allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria per ottenere il riconoscimento in prededuzione di crediti, già ammessi al chirografo, derivanti da trasporti eseguiti per conto della debitrice (capitale, IVA e interessi moratori). Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che la prededucibilità prevista dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, come interpretato dall’art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, spettasse solo ai crediti per prestazioni di trasporto funzionali alle attività necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti essenziali, e non ai trasporti di prodotti finiti destinati alla commercializzazione e distribuzione. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: 1) nullità del decreto e del procedimento per omessa trattazione collegiale, in violazione degli artt. 99, comma 3, l. fall., 24 e 111 Cost.; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che, non essendovi stata contestazione dei commissari straordinari, il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere la prededuzione; 3) violazione dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347 del 2003 e dell’art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017, poiché il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la prededuzione nonostante i requisiti oggettivi della norma, comprensivi anche del trasporto del prodotto finito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha invece accolto il primo profilo del terzo motivo, ritenendo erronea l’interpretazione del tribunale sulla portata della norma di interpretazione autentica: per i crediti delle imprese di autotrasporto, la prededuzione non è limitata ai soli trasporti strumentali al risanamento ambientale o alla funzionalità di specifici impianti essenziali, ma si estende anche al trasporto del prodotto finito, in quanto fase del ciclo produttivo dell’ILVA e connessa alla funzionalità della sua attività complessiva. Il secondo profilo del terzo motivo è rimasto assorbito. Il decreto è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Consente la delega immediata al relatore della trattazione del procedimento; non richiede la preventiva comparizione delle parti innanzi al collegio in caso di delega.
Riconduce al giudice il potere di ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori.
Riferisce al collegio la funzione decisoria della causa.
Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l’ambito oggettivo della pronuncia e non le ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della decisione; il giudice può qualificare i fatti e applicare le norme corrette anche difformemente dalle indicazioni delle parti.
I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché le questioni erano già state risolte in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004
Prevede, in via eccezionale, la prededucibilità di determinati crediti anteriori sorti verso l’impresa in amministrazione straordinaria che gestisce uno stabilimento strategico nazionale, purché relativi a prestazioni necessarie ai fini indicati dalla norma.
art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017, conv. con l. n. 123 del 2017
Norma di interpretazione autentica: per i crediti delle imprese di autotrasporto, la prededuzione ricorre quando i trasporti consentono le attività previste dalla disciplina speciale e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA; va letta in correlazione con l’art. 3, comma 1-ter, ma in modo da ricomprendere anche il trasporto del prodotto finito.
È il principio generale derogato, in via eccezionale, dalla disciplina speciale sulla prededuzione.
Il relativo motivo è stato dichiarato assorbito a seguito dell’accoglimento del primo profilo del terzo motivo.
art. 24 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondate o assorbite le censure processuali.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al giusto processo; la Corte non ha accolto le censure processuali.
Massime di principio
- La contumacia della procedura o la mancata costituzione degli organi della procedura non equivalgono, di per sé, a non contestazione del credito: la non contestazione richiede un comportamento concludente incompatibile con il disconoscimento da parte del soggetto costituito.
- Il giudice dell’opposizione allo stato passivo può e deve accertare d’ufficio la fondatezza della domanda, salvo che specifiche regole processuali glielo impediscano.
- Il vizio di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente i fatti allegati e ad applicare la norma corretta, anche se in modo diverso dalle argomentazioni delle parti.
- Le norme che attribuiscono prededuzione a crediti anteriori in procedure speciali hanno natura eccezionale e vanno interpretate in modo rigoroso, ma la loro interpretazione deve comunque tener conto del testo complessivo della disposizione di interpretazione autentica e della funzione produttiva cui il credito è collegato.
- In materia di prededuzione dei crediti di autotrasporto verso imprese strategiche in amministrazione straordinaria, la nozione di prestazione rilevante non si limita alle attività immediatamente strumentali al risanamento ambientale o agli impianti essenziali, potendo comprendere anche il trasporto del prodotto finito quando esso costituisca fase del ciclo produttivo e sia funzionale all’attività dell’impresa debitrice.
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